Scuola digitale e privacy: proteggere i dati degli studenti

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Registro elettronico e controllo digitale: trasparenza o invasione della privacy scolastica

Il confine tra gestione e sorveglianza

Quando frequentavo il liceo mi capitava di prendere qualche brutto voto.

Le prime versioni di greco erano il mio tallone d’Achille, davvero difficile ottenere la sufficienza. In quel periodo storico si potevano nascondere le malefatte ai genitori, tenersi la preoccupazione per sé, avere tempo e modo di recuperare l’insufficienza ed evitare lavate di testa in famiglia, malumori e punizioni. Anche questo era un modo per crescere e maturare.

Oggi, secondo me purtroppo, esiste il registro elettronico: in tempo reale i genitori conoscono le valutazioni scolastiche dei figli, la loro presenza o meno in classe, gli eventuali ritardi, le insubordinazioni, le note e quant’altro.

Ci sarebbe da dibattere a lungo sull’opportunità di togliere agli adolescenti di oggi, il rendersi protagonisti di queste piccole trasgressioni, ma l’argomento di discussione è un altro: se da un lato si monitora l’attività degli studenti in ogni loro azione, dall’altro, il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito un nuovo regolamento per la privacy degli stessi.

Il Garante Privacy entra a scuola: il nuovo vademecum 2025 per studenti e famiglie

Le nuove linee guida per tutelare studenti, famiglie e personale

Il nuovo “vademecum” del Garante Privacy per la scuola è una guida aggiornata (2025) che chiarisce le regole su smartphone, registrazioni, chat e dati online.

Il testo, abbastanza corposo, sfiora le 100 pagine, ha come destinatari tutti i protagonisti che orbitano intorno al mondo scuola: studenti, insegnanti, dirigenti, genitori.

Infatti, queste figure da ormai qualche anno sono a diretto contatto col mondo digitale, concretizzato dal registro elettronico, le chat di classe, i social network, le varie piattaforme digitali che, se per un verso aprono nuove possibilità e prospettive anche di confronto, dall’altro aumentano alcuni rischi.

Molti sono gli interrogativi che sono stati posti in questi anni su quali domande, ad esempio, fossero lecite nei confronti degli alunni, quali immagini potessero essere diffuse, quali dati si potessero trattare e a chi fosse da imputare la responsabilità degli stessi.

Questo “aggiornamento” vuole rispondere in parte a questi quesiti.

Trattamento dei dati personali a scuola: obblighi, responsabilità e limiti del dirigente scolastico

Chi può gestire i dati degli alunni e quali limiti devono essere rispettati

Andiamo con ordine iniziando dalle cose semplici: tutte le scuole, pubbliche e private, sono tenute a informare in modo chiaro e comprensibile, anche per i minori, su come vengono trattati i dati personali. L’informativa deve specificare finalità, basi giuridiche, soggetti coinvolti, tempi di conservazione.

Il dirigente scolastico è il titolare del trattamento: decide finalità e strumenti, autorizza il personale a trattare i dati, verifica che siano adottate misure adeguate di sicurezza. È una responsabilità che riguarda non solo gli studenti ma tutto il personale, inclusi docenti e ATA.

Sono finiti i tempi i n cui i bidelli, spesso preziosi complici, erano depositari dei più grandi segreti di orde di adolescenti.

Dati sensibili degli studenti: quali informazioni possono essere raccolte

Dalle informazioni sanitarie alle condizioni familiari: serve cautela

Il vademecum parla in modo netto: non possono circolare, nemmeno tra colleghi, informazioni relative ad assenze, situazioni sanitarie, precedenti disciplinari; qui si potrebbe obiettare che un insegnante ha tutto il diritto di conoscere l’andamento comportamentale di un suo alunno nelle altre discipline, per capire ad esempio il carattere o meno della recidività, ma il Garante non è d’accordo con questa affermazione.

I dati cosiddetti sensibili possono essere raccolti solo se utili, per esempio i dati sanitari solo relativamente alle uscite didattiche o in caso di somministrazione pasti (allergie, medicinali salvavita). Le convinzioni religiose solo per poter garantire libertà di culto e attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. Dati relativi a condanne penali, solo nel caso in cui uno studente sia sotto tutela, o detenuto.

È stato necessario esplicitare che le segreterie scolastiche, all’atto dell’iscrizione, NON devono porre oralmente o per iscritto, domande superflue concernenti, ad esempio, la professione dei genitori o lo stato di salute dei nonni, o la metratura dell’abitazione.

Privacy in classe: temi personali, valutazioni e tutela della sfera privata degli alunni

Come bilanciare trasparenza didattica e riservatezza degli studenti

Ma uno degli aspetti più interessanti riguarda la vita di classe.

Da bambini uno dei temi assegnato dalle maestre in maniera ricorrente era: “descrivi la tua famiglia”, quando la traccia non era con ancora, diremmo oggi più perentoria e invadente tipo: “descrivi la mamma o il papà.”

Spesso questi elaborati, soprattutto i meritevoli di voti alti, venivano poi letti ad alta voce davanti alla classe intera.

Nessuno si è mai scandalizzato di ciò, ma questo era il passato remoto.

Oggi una cosa che a noi sembra così banale, sarebbe assolutamente fuori luogo, culturalmente inappropriata, proibita, perfino passabile di denuncia. Il Garante specifica che l’insegnante può assegnare temi che coinvolgono la sfera personale degli studenti: la privacy non è compromessa di per sé. È però compito del docente valutare con sensibilitàse e come condividere gli elaborati, evitando esposizioni indebite”. Anche qui il concetto di sensibilità attribuita agli insegnanti ci sarebbe da dibattere a lungo.

Anche gli esiti degli scrutini e le valutazioni sono riservati e consultabili solo dalle famiglie.

Vietate poi le pubblicazioni on line e le prove differenziate per studenti con qualche forma di disabilità, anche perché la diffusione sarebbe potenzialmente permanente, come sappiamo.

Cyberbullismo, revenge porn e rischi digitali: il ruolo della scuola nella protezione dei minori

Strategie educative e tecnologie per prevenire e contrastare gli abusi

La scuola deve essere presidio educativo ma anche attivatore tempestivo delle tutele.

Gli ultimi episodi saliti tristemente agli onori delle cronache, hanno posto l’attenzione anche, nell’aggiornamento del prontuario, al problema dei rischi associati all’uso di strumenti digitali: revenge porn e cyberbullismo su tutti: si invitano gli studenti vittime di tali abusi a denunciare alle autorità competenti, avvisare famiglie e scuola e chiedere immediatamente al gestore della piattaforma protagonista dell’offesa, la rimozione dei contenuti.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei cellulari non è consentito effettuare riprese audio/video in classe o diffondere foto senza consenso degli interessati, la trasgressione comporta responsabilità anche penali, oltre che disciplinari.

Foto, video e smartphone a scuola: cosa è vietato e quali sono le conseguenze legali

Le regole per docenti e studenti sull’uso corretto dei dispositivi digitali

Il Garante decide di intervenire anche sull’esposizione delle foto dei minori, da parte dei genitori, il cosiddetto sharenting, un agito quasi compulsivo da parte di persone adulte che sottovalutano i rischi di esporre il ritratto dei propri bimbi alla mercè dei fruitori di social.

Intelligenza Artificiale nella scuola: opportunità educative e rischi per la privacy

Come usare l’AI in ambito educativo rispettando la normativa sulla privacy

Un capitolo ancora in divenire, come la materia stessa, è quello che concerne l’ingresso e l’utilizzo dell’AI nel mondo scolastico.

Un monito su tutti. Non va utilizzata per il riconoscimento delle emozioni. Come regola generale va usato il buon senso anche in questo campo sull’uso dei dati personali ed è responsabilità di dirigenti, docenti e amministrativi il valutare gli strumenti A.I introdotti nelle attività scolastiche.

Per quanto riguarda poi l’esposizione di alcuni dati non è possibile pubblicare informazioni sui servizi della mensa scolastica, o del servizio scuolabus; nel primo caso non è lecito citare chi gode di agevolazioni o chi sia moroso, nel secondo l’elenco dei nominativi che usufruiscono del servizio è celato per ragioni di sicurezza.

Infine, le telecamere degli edifici scolastici, la cui presenza va segnalata tramite cartelli ben visibili, non devono interferire con le attività educative e, se interne, devono essere attivate solo fuori dall’orario scolastico.

Chat di classe e GDPR: perché non sono strumenti ufficiali e quali regole rispettare

WhatsApp, gruppi social e diritto alla riservatezza delle famiglie

Quando si parla con genitori di ragazzi in età scolare sovente si ascolta lo sfogo e la denuncia, per le cosiddette “chat di classe”, conversazioni tra genitori di alunni che frequentano la stessa classe, a volte lo stesso istituto, nelle quali spesso, considerata l’eterogeneità dell’utenza, si scatenano ampie discussioni, fraintendimenti, disaccordi. Tutti se ne lamentano ma nessuno ha il coraggio di sottrarsi a questo meccanismo, pena il sentirsi un genitore inadeguato o menefreghista.

Ebbene anche su questo punto il Garante ha deciso di intervenire, l’argomento è troppo divisivo per non essere affrontato e ha sottolineato che: “si tratta di autonomi comportamenti privati, dei quali la scuola non è tenuta a rispondere. Tuttavia, i componenti delle chat rimangono tenuti al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali: è bene limitare l’utilizzo delle chat per comunicazioni ufficiali, privilegiando invece strumenti deputati a ciò, come il registro elettronico, in sostanza la scuola non risponde delle chat, ma può e deve sconsigliarne l’uso istituzionale.

Il principio è quello già affermato dal GDPR: necessità, pertinenza, proporzionalità.

In sostanza, anche in ambito scolastico è molto difficile, ma assolutamente necessario, trovare la quadra tra la necessità di trasparenza e il diritto alla protezione dei dati di tutti i protagonisti e della privacy.

Nelide Quarato

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