Dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 139/2024, modifiche al Testo unico dell’imposta di registro (Tur), che investono, in particolare, il trattamento fiscale della cessione d’azienda, conferendo maggiore razionalità al contesto di legge.
Nuovi saranno, perciò, i criteri per individuare l’aliquota applicabile e la base imponibile riguardo:
– gli atti pubblici formati;
– gli atti giudiziari pubblicati o emanati;
– le scritture private autenticate o presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2025.
La ratio di tale correzione sta nella necessità rendere più razionale la funzione dell’imposta, semplificando contestualmente il meccanismo applicativo.
Aliquota applicabile d’ora in avanti. Attenzione alla ripartizione del corrispettivo
La cessione di azienda, o di un singolo ramo, è fuori campo Iva (art. 2, c. 3, lett. b) Dpr n. 633/1972). In linea con il principio di alternatività Iva/Registro ex art. 40 Tur, essa sconta invece l’imposta di registro in misura proporzionale.
Ma, avendo l’operazione di cessione come oggetto un’universalità di beni caratterizzata da molteplici elementi, materiali e immateriali, occorre sapere con esattezza come applicare l’imposta di registro; se, cioè:
– alla stregua di un’entità unitaria o, in alternativa
– atomisticamente, con conseguente assoggettamento a tassazione dei singoli beni aziendali.
La razionalità pone paletti
Ecco che l’intervento normativo operato dal decreto 139, che riformula l’art. 23, c. 4 del Tur, pone qui un confine: sarà lecito applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo, solo se – per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati – verrà imputata ai vari beni una quota parte del corrispettivo (ripartizione del corrispettivo).
Ove, poi, la cessione per la quale é prevista la ripartizione del corrispettivo riguarda anche crediti aziendali, che la rispettiva quota parte del prezzo va soggetta alla stessa aliquota stabilita per le cessioni di crediti: lo 0,5 per cento (sempre art. 23, c. 4 del Tur).
Se non vi è espressa ripartizione del corrispettivo, opera il criterio (art. 23, c. 1, Tur), in forza del quale il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo d’azienda cade sotto imposta di registro calcolata applicando sul corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni che compongono il complesso oggetto di cessione.
Criteri di determinazione della base imponibile
Un intervento parimenti razionale impatta sui criteri di determinazione della base imponibile.
I vecchi, fissati dal c. 4 dell’art. 51 del Tur, confluiranno ora nel nuovo comma 2, sganciati dal mero esercizio del potere accertativo dell’Ufficio finanziario.
Ne deriva che il contribuente, per individuare la base imponibile rilevante per il calcolo dell’imposta di registro dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, dovrà assumere il valore venale complessivo dei beni componenti l’azienda (ivi compreso l’avviamento), escludendo i beni indicati nell’art. 7 della parte prima della tariffa e nell’art. 11-bis della tabella (unità da diporto e veicoli iscritti nel PRA). Per simmetria, non si terrà conto delle passività relative ad essi.
Ancora: la determinazione del “netto” su cui applicare il registro prevede lo scomputo delle passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, salvo quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere.
Verifiche dell’Amministrazione
Per ultimo, alla luce delle modifiche apportate al comma 4 dell’articolo 51 del Tur, resta fermo che, in relazione all’attività di controllo, l’Ufficio può tener conto degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche, secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto (Iva).
Alessia Lupoi
Redazione redigo.info