INAIL, nuove aliquote su autoliquidazione 2025/2026 - redigo.info

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L’INAIL ridefinisce il quadro applicativo delle agevolazioni contributive legate alla sicurezza sul lavoro. Con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2025/2026, disciplinando l’applicazione delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole. Le nuove misure si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2026, in attesa del decreto interministeriale attuativo.

La circolare riepiloga nel dettaglio le nuove percentuali di riduzione del tasso medio, ora più vantaggiose rispetto al passato. Le aliquote sull’autoliquidazione 2025/2026 sono differenziate in base al numero di lavoratori-anno del triennio di riferimento e al valore dell’indice di sinistrosità aziendale (ISAR).

Per le aziende di maggiori dimensioni, con oltre cento lavoratori-anno e un indice ISAR pari a -1, la riduzione può arrivare fino al 37% del tasso medio INAIL. Nei casi in cui la posizione assicurativa territoriale non risulti statisticamente significativa, l’oscillazione in riduzione è invece fissata in misura fissa al 13%.

Restano immutate le regole per l’oscillazione in aumento del tasso medio nei casi di andamento infortunistico sfavorevole. L’INAIL conferma infatti l’applicazione delle aliquote di incremento previste dalla tabella “Malus” delle modalità di applicazione delle tariffe 2019.

Sono inoltre mantenuti, per il triennio 2025-2027, i parametri del sistema di oscillazione relativi agli indici di sinistrosità medi, alle giornate lavorative equivalenti e ai limiti minimi di significatività, garantendo così continuità al meccanismo di valutazione del rischio.

Un passaggio centrale della circolare riguarda, infine, il carattere provvisorio delle nuove aliquote. L’INAIL precisa che i tassi applicabili per il 2026 sono comunicati con espressa riserva di conguaglio. Ciò vale sia nell’ipotesi di mancata adozione o di modifica del decreto interministeriale attuativo, sia nel caso in cui emergano, nei due anni precedenti, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tali circostanze, il datore di lavoro perde il diritto al beneficio.

Redazione redigo.info

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