Cambiano le regole per il calcolo dei premi assicurativi INAIL e, per molte imprese, il 2026 potrebbe aprirsi con una riduzione significativa dei costi. L’istruzione operativa n. 10896 del 10 dicembre 2025 ci ricorda che la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha permesso al Consiglio di amministrazione dell’INAIL di aggiornare le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, previste dall’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.
Il nuovo assetto è stato poi rafforzato dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato l’Istituto a procedere alla revisione delle aliquote di “bonus”, demandando l’attuazione a un successivo decreto interministeriale da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Lo stesso decreto, però, introduce un principio di forte discontinuità: niente sconti per le aziende che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra le novità di maggiore impatto figura l’aumento dell’aliquota di oscillazione in riduzione, che nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT) passa dal 5% al 13%. Una misura pensata per ampliare la platea dei beneficiari e rendere più incisivo il meccanismo premiale.
Come funzionano le nuove aliquote
Le nuove aliquote, in vigore dal 1° gennaio 2026, prevedono riduzioni che variano in base al numero di lavoratori-anno del triennio e al valore dell’ISAR, l’indice sintetico di andamento infortunistico.
Per le aziende più piccole (fino a 50 lavoratori-anno) il bonus può arrivare fino al 28%, mentre per quelle di maggiori dimensioni (oltre 100 lavoratori-anno) la riduzione massima raggiunge il 37%. Restano invece invariate le aliquote di incremento del tasso medio di tariffa, il cosiddetto “malus”, previste dalla Tabella B dell’articolo 20 in caso di andamento infortunistico sfavorevole.
L’INAIL ha chiarito che l’applicazione delle nuove aliquote è accompagnata da una riserva: l’Istituto potrà richiedere i maggiori premi dovuti qualora il decreto interministeriale non venga adottato o modifichi la proposta approvata, oppure nel caso in cui emerga l’esclusione dal bonus per la presenza di condanne definitive in materia di sicurezza. La clausola è esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per il 2026 (modello 20SM).
Nuovi servizi digitali per l’autoliquidazione
Con un’altra istruzione operativa, l’INAIL ha annunciato che dal 12 dicembre 2025 sono disponibili online le Comunicazioni delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026, accessibili attraverso il “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. I servizi sono aperti ai datori di lavoro, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari delegati.
Da quest’anno, inoltre, il servizio “Richiesta Basi di Calcolo” consente di scaricare i dati anche in formato json, accanto al tradizionale pdf, mentre è attivo un nuovo servizio dedicato alla “Visualizzazione degli elementi di calcolo” per le posizioni assicurative navigazione.
Redazione redigo.info