Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato, con il provvedimento n. 754 del 18 dicembre 2025, un’importante decisione in materia di gestione degli strumenti digitali aziendali e tutela della privacy dei lavoratori. Il caso trae origine da un reclamo presentato da un ex dirigente di una società, LTL S.p.A., che lamentava l’illecito trattamento dei propri dati personali dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il reclamante ha segnalato il mancato riscontro a una formale richiesta di esercizio dei diritti ai sensi del GDPR, nonché la prosecuzione del trattamento dei dati contenuti nella casella di posta elettronica aziendale individualizzata, rimasta attiva per circa due mesi dopo il licenziamento. Durante tale periodo, la società aveva disposto l’inoltro automatico delle comunicazioni in entrata verso altri account aziendali, sostenendo esigenze di continuità operativa e di difesa in giudizio.
L’Autorità ha ritenuto tali condotte non conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, accertando la violazione degli articoli 5, 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, è stato evidenziato che il diritto di accesso dell’interessato non può essere subordinato a valutazioni discrezionali del datore di lavoro e che la posta elettronica, anche se aziendale, rientra nella sfera di tutela della vita privata.
Il Garante ha inoltre ribadito che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la gestione degli account deve avvenire mediante strumenti automatici che informino i terzi e impediscano la consultazione dei messaggi, evitando accessi non necessari e conservazioni sproporzionate.
Alla luce della gravità e della durata delle violazioni, l’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dalla società e ha ordinato di consentire l’accesso all’ex dipendente, procedere alla cancellazione dei dati non più necessari e pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Redazione redigo.info