Lavoro, il Garante privacy sanziona un’azienda per questionari post-malattia - redigo.info

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Le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dalla società titolare del trattamento dei dati nel corso dell’istruttoria avviata dal Garante per aver essa sottoposto i lavoratori a un colloquio post-malattia con il proprio responsabile – il quale ha redatto un modulo specifico, contenente anche dati relativi alla salute al rientro dai periodi di assenza – non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento. Risultano, pertanto, inidonee a consentire l’archiviazione del relativo procedimento, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019, posto a base della tesi.

Così il provvedimento n. 390 del 10 luglio 2025.

Il post-malattia non consente il trattamento dei dati non conforme

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali (in particolare, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c), e), 6, 9, 13, 88 del Regolamento e 113 del Codice). La violazione non può essere considerata “minore”, tenuto conto della sua natura e gravità che ha riguardato, tra l’altro, i principi generali del trattamento.

L’Autorità ha ritenuto che il livello di gravità della violazione sia medio, alla luce di tutti i fattori rilevanti nel caso concreto; in particolare: natura; gravità; durata della violazione, tenendo in considerazione la natura, l’oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati e il livello di danno subito.

Il Garante ha preso in considerazione i criteri relativi al carattere doloso o colposo della violazione e le categorie di dati personali interessate dalla violazione nonché la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione.

Pertanto, visti i poteri correttivi attribuiti dall’art. 58, par. 2, del Regolamento, essa ha disposto:

– il divieto del trattamento dei dati raccolti illecitamente;

– la cancellazione dei dati raccolti illecitamente;

– l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Redazione redigo.info

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