In data 18 dicembre 2025 Fise-Assomanovalanza, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo del CCNL per il personale da imprese esercenti servizi in appalto per conto dell’Amministrazione della Difesa, Interni, Giustizia, Forze dell’Ordine e Amministrazioni militari.
L’accordo trova decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa che economica.
Campo di applicazione
Il CCNL si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto/affidamento per prestazioni di facchinaggio e manovalanza comune anche con utilizzo di mezzi/strumenti complessi per conto delle Amministrazioni della Difesa, Interni, Giustizia, PdCM, Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, etc.), e Amministrazioni pubbliche o a partecipazione pubblica.
I nuovi dati retributivi del CCNL Servizi in appalto Min. Difesa
Le parti hanno concordato un aumento pari a 210 € (rif. par. livello 5), riconosciuto in 6 tranche:
- 30 € da gennaio 2026;
- 30 € da settembre 2026;
- 30 € da gennaio 2027;
- 40 € da settembre 2027;
- 40 € da gennaio 2028;
- 40 € da settembre 2028.
| Livello | Retribuzione base da gennaio 2026 | Retribuzione base da settembre 2026 | Retribuzione base da gennaio 2027 | Retribuzione base da settembre 2027 | Retribuzione base da gennaio 2028 | Retribuzione base da settembre 2028 |
| Q | 1.845,40 € | 1.900,72 € | 1.956,04 € | 2.029,80 € | 2.103,56 € | 2.177,32 € |
| 1 | 1.661,67 € | 1.709,56 € | 1.757,45 € | 1.821,30 € | 1.885,15 € | 1.949,00 € |
| 2 | 1.433,30 € | 1.471,83 € | 1.510,36 € | 1.561,74 € | 1.613,12 € | 1.664,50 € |
| 3 | 1.353,86 € | 1.389,09 € | 1.424,32 € | 1.471,29 € | 1.518,26 € | 1.565,23 € |
| 4 | 1.286,44 € | 1.318,92 € | 1.351,40 € | 1.394,70 € | 1.438,00 € | 1.481,30 € |
| 5 | 1.226,17 € | 1.256,17 € | 1.286,17 € | 1.326,17 € | 1.366,17 € | 1.406,17 € |
| 6 | 1.166,11 € | 1.193,63 € | 1.221,15 € | 1.257,85 € | 1.294,55 € | 1.331,25 € |
Premio di risultato/ Elemento perequativo
Una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il triennio 2026-2028 è destinata ad incentivare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello e la definizione di premi di risultato; tale quota è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali. Tale importo è destinato alla definizione/incremento dei premi di risultato, legati ad obiettivi di crescita della produttività, qualità ed efficienza dei servizi, innovazione organizzativa; le quote spettanti ai lavoratori saranno misurate ed erogate a livello aziendale sotto forma di una tantum, secondo i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale.
Le aziende che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato corrisponderanno a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione i seguenti importi, da riproporzionare in funzione della presenza in servizio nell’anno precedente e, in caso di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa; gli importi stabiliti, per gli anni 2027 e 2028, sono pari a:
- 204 € ovvero 17 € per 12 mensilità, in riferimento al par. liv. 5.
Di seguito gli importi previsti anche per gli altri livelli, calcolati redazionalmente.
| Livello | Elemento perequativo 2027 | Elemento perequativo 2028 |
| Q | 376,18 € | 376,18 € |
| 1 | 325,65 € | 325,65 € |
| 2 | 262,02 € | 262,02 € |
| 3 | 239,56 € | 239,56 € |
| 4 | 220,84 € | 220,84 € |
| 5 | 204,00 € | 204,00 € |
| 6 | 187,16 € | 187,16 € |
Welfare contrattuale collettivo
Le Parti concordano di destinare ulteriori 15 € mensili (rif. par. livello 5) a forme di welfare contrattuale collettivo, così ripartiti:
- contributo pari a 10 € mensili al Fondo di assicurazione sanitaria collettiva ENFEA SALUTE CONFAPI, per 12 mensilità;
- contributo pari a 5 € mensili all’Ente bilaterale ENFEA, per 12 mensilità.
Le Parti valuteranno una diversa distribuzione degli importi nelle forme di welfare; la decorrenza degli importi dipenderà dai necessari accordi con gli enti e i fondi individuati dalle Parti, e non sarà in ogni caso prevista prima del 1° gennaio 2027.
Periodo di prova
| Livello | Periodo di prova |
| quadri e impiegati direttivi liv. 1 – Q | 90 giorni di calendario |
| impiegati liv. 4 – 3 – 2 | 45 giorni di calendario |
| operai liv. 6 – 5 – 4 – 3 | 20 giorni di calendario |
Periodo di preavviso
Dimissioni. In caso di dimissioni i termini del preavviso indicati sono ridotti alla metà, salvo diversi accordi tra le Parti.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa è pari a 4 ore.
Clausole elastiche/flessibili. Maggiorazione della retribuzione globale pari al 20%; le prestazioni annuali rese secondo tali modalità non possono superare il 50% della prestazione ordinaria già concordata.
Lavoro supplementare. Le prestazioni annuali rese secondo tale modalità non possono superare il 40% della prestazione già concordata.
Festività
Alle festività già previste all’art. 13 del CCNL Servizi in appalto Min. Difesa si aggiunge S. Francesco (4 ottobre).
Nel caso di coincidenza di un giorno festivo con il giorno di riposo settimanale ai lavoratori spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un’ulteriore quota di retribuzione giornaliera. 4 novembre. Al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento dovuto, una quota giornaliera di retribuzione globale, senza alcuna maggiorazione.
Rapporti di lavoro a tempo determinato
Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti (art. 19, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n. 81/2015), l’apposizione del termine è consentita nei seguenti casi:
- ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di continuità;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico da impiegare nell’esecuzione di commesse particolari;
- incrementi di attività derivanti da commesse eccezionali;
- intensificazioni dell’attività in determinati periodi od esigenze tecnico-produttive collegate a cicli stagionali.
Limiti. Il personale assunto a tempo determinato non può eccedere la media annua del 20% rispetto al numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione; in caso di aziende che occupano fino a 5 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.
Periodo di prova. Un giorni di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, decorrenti dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info