Lavoro di pari valore, i Consulenti in audizione - redigo.info

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I Consulenti del Lavoro esprimono, in audizione presso la Camera dei deputati, un giudizio positivo sul decreto di recepimento della Direttiva UE 2023/970, apprezzando la valorizzazione dei CCNL rappresentativi e la definizione tecnica del “lavoro di pari valore”. Chiedono, tuttavia, chiarimenti sui criteri oggettivi per l’esclusione dei superminimi, una corretta applicazione della presunzione di conformità dei CCNL e maggiori tutele contro il rischio di identificazione indiretta nelle piccole imprese. Propongono anche una limitazione annuale alle richieste individuali di informazioni retributive.

L’audizione dei Consulenti evidenzia un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto, ritenuto coerente con la Direttiva UE 2023/970 e orientato a rafforzare trasparenza, equità e qualità della contrattazione collettiva. Le osservazioni proposte mirano, nel dettaglio, a:

  • chiarire i criteri per l’esclusione dei superminimi;
  • evitare interpretazioni eccessivamente semplificative della presunzione di conformità dei CCNL;
  • garantire un equilibrio tra trasparenza salariale e protezione dei dati personali;
  • assicurare applicazioni proporzionate nelle micro e piccole imprese.

Sintesi dell’audizione in punti chiave e osservazioni operative

Livello retributivo e superminimi: bene la semplificazione, servono criteri più chiari

Gli esperti del Lavoro accolgono positivamente la scelta di escludere i superminimi non strutturali dal confronto retributivo, purché fondati su criteri oggettivi, predeterminati e documentabili. Questa impostazione: concentra la comparazione sui trattamenti strutturali derivanti dai sistemi di classificazione; evita che elementi individuali e variabili alterino il confronto tra livelli; mantiene la possibilità di scrutinare i superminimi in sede di accertamento individuale di discriminazioni.

Viene però chiesto un rafforzamento normativo: la sola etichetta “superminimo” non deve bastare per escluderlo dal confronto. Occorre definire con precisione cosa si intenda per criterio oggettivo.

Contrattazione collettiva: valorizzazione dei CCNL rappresentativi e contrasto ai contratti pirata

Lo schema di decreto è giudicato coerente con la Direttiva UE e apprezzabile per il forte richiamo alla contrattazione collettiva nazionale di qualità. La presunzione di conformità riconosciuta ai CCNL firmati da organizzazioni comparativamente più rappresentative: rafforza il ruolo della contrattazione autentica; contribuisce a contrastare i contratti pirata; offre un quadro più stabile e affidabile per imprese e lavoratori.

Ma tale presunzione non deve trasformarsi in un’esenzione dagli obblighi di verifica previsti dalla direttiva. I CdL propongono, inoltre, di chiarire che i profili professionali collocati nello stesso livello contrattuale si presumono di pari valore, salvo prova contraria.

Lavoro di pari valore: definizione tecnica utile, ma non limitativa

La definizione proposta dal decreto — basata su competenze, responsabilità e condizioni di lavoro, con criteri neutrali rispetto al genere — è ritenuta chiara e funzionale alla trasparenza retributiva. I Consulenti del Lavoro sottolineano però che: la definizione non deve irrigidire il principio di non discriminazione; il concetto di pari valore è una guida tecnica, non un limite; resta necessario un coinvolgimento strutturato delle parti sociali per definire criteri comuni e condivisi.

Trasparenza retributiva: equilibrio tra diritto all’informazione e tutela dei dati personali

La disciplina sul diritto dei lavoratori a ottenere informazioni retributive è valutata positivamente, soprattutto per: il vincolo di utilizzo delle informazioni solo ai fini della parità retributiva; il divieto di rendere conoscibili, anche indirettamente, le condizioni economiche individuali di altri lavoratori; il richiamo al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Particolare attenzione è posta al rischio di identificazione indiretta, specie nelle micro e piccole imprese, dove anche dati aggregati possono rendere riconoscibile il lavoratore. Per i datori fino a 49 dipendenti, la previsione di modalità definite con decreto ministeriale è considerata essenziale per garantire proporzionalità e tutela effettiva.

La proposta operativa formulata in audizione: limitare la frequenza delle richieste individuali

Per evitare un aumento non gestibile delle richieste di informazioni, la rappresentanza dei Consulenti del Lavoro suggerisce di prevedere che ogni lavoratore possa presentare la richiesta non più di una volta l’anno, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Il che garantirebbe:

  • sostenibilità organizzativa;
  • uniformità applicativa;
  • prevenzione di abusi o richieste reiterate.

Redazione redigo.info

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