Concorso, per esami, a 450 posti di Allievo Viceispettore del Corpo di polizia penitenziaria

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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione generale del personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’articolo 1, comma 6;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 recante norme per l’espletamento dei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTA la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 24 settembre 2024, con il quale sono state definite le modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica, ai sensi dell’art. 86, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative” e, in particolare, l’articolo 2-bis;

RITENUTO ai sensi del citato articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in considerazione della necessità di assicurare il più celere ripianamento delle carenze organiche attraverso l’assunzione di 450 allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantirne i più elevati livelli di operatività, di semplificare lo svolgimento della procedura concorsuale mediante l’eliminazione delle fasi della prova preselettiva, rideterminando lo svolgimento della prova scritta, che consisterà in un questionario a risposta multipla;

VISTO il protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, del d.lgs. 165/2001 fra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 30 novembre 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del Personale e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;

ATTESA la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi 450 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
DECRETA
Articolo 1
(Posti a concorso)

  1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 450 allievi viceispettori del Corpo di polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3.
  2. Un sesto dei posti disponibili del concorso, pari a n. 75 posti, è riservato al personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.

Articolo 2
(Riserve di posti per categorie specifiche di candidati)

  1. Nell’ambito dei posti di cui all’articolo 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresì riservati:
    1. 1 posto ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano;
    2. 22 posti al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
    3. 9 posti, agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’articolo 1005 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’articolo 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.

Articolo 3
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

  1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
    1. cittadinanza italiana;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. possesso delle qualità di condotta di cui all’articolo 26, legge 1° febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l’accertamento dell’attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
    4. non aver compiuto il 32° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando;
    5. essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. I relativi requisiti si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.
    6. diploma di laurea triennale che consenta l’acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche/magistrali di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 13 maggio 2020, conseguito o da conseguire entro la prima prova d’esame, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento;
    7. per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non aver riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione.

Articolo 4
(Esclusione dal concorso)

  1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ovvero per lo svolgimento della prova d’esame.
  2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego prevista dall’art. 32 – quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che hanno assunto la qualità di imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
  3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:
    1. sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere del Corpo di Polizia Penitenziaria;
    2. sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;
    3. in analogia al disposto dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sono stati sospesi a qualsiasi titolo cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare. Resta ferma la previsione contenuta nell’articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/57.
  4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 5, comma 1, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l’accesso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), del presente bando, che può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova.
  5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nonché l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria dei candidati.
  6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove e agli accertamenti concorsuali.
  7. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto in qualsiasi momento dal concorso con decreto del Direttore Generale del personale.

Articolo 5
(Domanda di par

Coordonnées
Roberto Martinelli