Approvato il modello di comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia - redigo.info

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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 marzo 2025, ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale relativo al regime transfrontaliero di franchigia, disciplinato dall’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno l’autorizzazione ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia in altri Stati membri dell’Unione europea che adottano tale regime devono utilizzare questo modello, che serve per trasmettere i dati indicati nell’articolo 70-unvicies del medesimo decreto, relativi a ciascun trimestre civile dell’anno.

L’Agenzia deve ricevere la Comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente dal soggetto passivo che tramite un intermediario, utilizzando i canali telematici dell’Amministrazione e rispettando le specifiche tecniche indicate nell’Allegato A al provvedimento, anche con l’assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

Se il volume d’affari annuo nell’Unione europea supera la soglia di 100.000 euro, la Comunicazione deve essere inviata entro 15 giorni lavorativi dal superamento della soglia, indicando la data dell’evento e il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della Comunicazione, o nel caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle Entrate informerà tempestivamente gli Stati membri in cui il soggetto passivo applica il regime di franchigia. Gli stessi Stati membri possono quindi sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al regime.

Redazione redigo.info

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