Con il provvedimento n. 551770 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul regime transfrontaliero di franchigia IVA, introducendo una modifica chiave alla procedura di attribuzione del codice EX, fondamentale per operare in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto in altri Stati membri dell’Unione europea.
Il documento integra il precedente provvedimento del 30 dicembre 2024, emanato per dare attuazione al D.Lgs. n. 180/2024, che ha recepito in Italia la direttiva UE 2020/285 relativa al regime speciale per le piccole imprese.
La novità più significativa riguarda il punto 7.4 del provvedimento del 2024. In origine, il termine entro il quale l’Agenzia avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione agli Stati di esenzione decorreva dalla data di invio agli stessi paesi.
Ora, invece, viene chiarito che i tempi decorrono dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione preventiva. Tale chiarimento risponde a quanto previsto dall’art. 70-noviesdecies del DPR 633/1972 e punta a garantire maggiore trasparenza e certezza operativa per imprese e professionisti.
Invio della comunicazione preventiva
La comunicazione preventiva è l’adempimento necessario per richiedere l’applicazione del regime di franchigia in un altro Stato membro e deve essere inviata:
- dai soggetti stabiliti in Italia;
- attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate;
- indicando una serie di informazioni gestionali e fiscali, tra cui attività esercitate, volumi d’affari degli ultimi anni, stati di esenzione prescelti e altri eventuali identificativi IVA.
Dal 2025, la comunicazione può essere trasmessa anche tramite intermediari delegati, mentre restano ferme le condizioni di esclusione: sono infatti tagliati fuori i soggetti che superano i 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’UE o le soglie fissate dallo Stato di esenzione.
Attribuzione del codice EX
Al termine dell’istruttoria – che include controlli formali e sostanziali sui dati forniti – e una volta acquisito il riscontro positivo di almeno uno Stato di esenzione (o in caso di mancata risposta nei tempi previsti), l’Agenzia attribuisce al contribuente il numero di identificazione EX. Questo codice consente di operare nel regime di franchigia negli Stati UE indicati.
Contestualmente, l’Agenzia ha pubblicato anche il testo coordinato del provvedimento del 2024 con le modifiche introdotte, con l’obiettivo – in linea con lo Statuto del contribuente – di facilitare la consultazione delle norme da parte degli operatori economici.
Redazione redigo.info