L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 302/2025, il corretto trattamento fiscale dei rimborsi spese per taxi pagati in contanti da una dipendente durante tre missioni in Italia e all’estero.
Richiamato l’art. 51, comma 1 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», l’Amministrazione finanziaria ribadisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro.
Il Testo unico recita infatti che:
- le indennità pagate per trasferte fuori dal comune sono tassate solo per la parte che supera 46,48 € al giorno (77,47 € se la trasferta è all’estero); se il datore di lavoro rimborsa le spese di vitto o alloggio, questo limite si riduce di un terzo; se rimborsa entrambi, invece, si riduce di due terzi;
- in caso di rimborso analitico e documentato delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, trasporto e di altre spese eventualmente sostenute), questi rimborsi non sono tassati e non concorrono a formare il reddito fino al limite giornaliero di 15,49 € (25,82 € se missione estera);
- le indennità o i rimborsi di spese per trasferte in ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono invece a formare il reddito.
Dunque, i rimborsi spese sostenute in Italia non sono soggetti a tassazione solo se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta, altri sistemi previsti dalla legge). Concludendo, considerato che nel caso oggetto di istanza l’utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio dello Stato, con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.
Redazione redigo.info