CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 361/A
INTERROGAZIONE COCCIU – CHESSA, con richiesta di risposta scritta, circa le verifiche di controllo ANAC sulla procedura DPCM 11 luglio 2018: Categoria “Servizi integrati per gestione delle apparecchiature elettromedicali” aperta ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 36/2023 per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali della Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna – seconda 2° edizione. Gara indetta dalla Centrale unica di committenza della Regione Autonoma della Sardegna. Polygon Spa.
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I sottoscritti,
PREMESSO che:
– l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) più volte si è pronunciata in materia di controlli sulle gare d’appalto al fine di prevenire illeciti, sul rispetto della normativa in materia e degli obblighi di trasparenza, soprattutto nei contratti nella pubblica amministrazione;
– pure la Corte dei conti ha segnalato, anche in Sardegna, casi di malcostume e inefficienze citan-do illeciti nelle gare d’appalto;
– la Regione, istituendo i “Patti di integrità” (previsti dall’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)) intende prevenire tali fenomeni nell’espletamento delle procedure degli appalti pubblici;
– il suddetto comma recita “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
– questo strumento coinvolge gli operatori economici e le amministrazioni in un sistema di trasparenza, correttezza e controllo, diventando parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto;
– al fine di tenere costantemente aggiornato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista stabilmente un’attività di verifica sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione e controllo al fine di assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
– con parere consultivo n. 35 del 20 luglio 2023 l’ANAC si era già pronunciata sulla possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicare contratti di fornitura a società a carico delle quali siano risultati procedimenti penali in corso;
– come riportato da diversi organi di stampa, per una gara similare, espletata dalla centrale di committenza della Regione Sicilia, sono emersi gravi fatti che vedono il coinvolgimento della Polygon Spa (nella fattispecie, citazione diretta in giudizio per i reati di cui agli articoli. 590, c. 1, 2, 3 e 583, c.1, c.p.);
– malgrado in questi casi “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale…”;
RILEVATO che:
– l’ANAC scriva che “in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante è demandato alla stessa un margine importante di discrezionalità con riferimento alla verifica del requisito di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che prevede come causa ostativa alla partecipazione a gare d’appalto e alla stipula dei relativi contratti, previa motivata valutazione della stazione appaltante, la circostanza che il concorrente abbia commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”;
– sempre nel richiamato parere consultivo l’ANAC dichiari che “alla luce di quanto sopra, è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante l’incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico, della pendenza di un procedimento penale a carico dell’aggiudicatario, in relazione alla sussistenza del grave illecito professionale ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lettera c) del Codice”;
– l’opinione pubblica è sempre più attenta e sensibile alla salvaguardia e alla reale applicazione delle norme di controllo e verifica;
– erroneamente, purtroppo troppo spesso, si individua la classe politica quale responsabile di scarsa attenzione al controllo e alla prevenzione dei casi di cui sopra;
– è necessario e urgente avere e dare delle risposte in merito,
chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se stiano adottando tutte le dovute attenzioni, controlli e verifiche circa la società Polygon Spa e la gara in epigrafe, indetta in ambito sanitario dalla Centrale unica di committenza della Regione.
Cagliari, 9 dicembre 2025