Cure mediche e lavoro, più tutele dal 2026. Arrivano nuovi permessi retribuiti per i lavoratori fragili - redigo.info

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Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una delle novità più rilevanti degli ultimi anni in materia di tutela del lavoro e della salute. L’articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, riconosce ai lavoratori dipendenti – pubblici e privati – affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, il diritto a dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami diagnostici e cure mediche frequenti.

La misura si applica ai lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 74%, inclusi coloro che si trovano in fase di malattia oncologica attiva o di follow-up precoce. Il diritto è esteso anche ai genitori lavoratori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie, rafforzando così la dimensione familiare della tutela. A chiarirlo è stata l’INPS, con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025.

Le dieci ore di permesso si aggiungono alle previsioni già contenute nella normativa vigente e nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Non si tratta quindi di una sostituzione, ma di un rafforzamento delle garanzie per chi deve conciliare lavoro e percorsi di cura spesso complessi e continuativi.

Il legislatore ha previsto che tali permessi possano essere utilizzati esclusivamente in ore intere, e solo in presenza di un rapporto di lavoro in corso. Restano esclusi, invece, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata.

Indennità economica e copertura contributiva

Elemento centrale della riforma è il riconoscimento di un’indennità economica per le ore di permesso aggiuntive. Per i lavoratori del settore privato, l’indennità è calcolata secondo le regole della malattia comune: il 66,66% della retribuzione media globale giornaliera, rapportata a base oraria.

L’importo viene anticipato dal datore di lavoro e successivamente recuperato tramite conguaglio contributivo con l’INPS, garantendo al lavoratore non solo la retribuzione, ma anche la copertura figurativa ai fini pensionistici. Per i dipendenti pubblici, l’onere resta direttamente a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Requisiti e documentazione

Per accedere al beneficio è necessario il riconoscimento formale dell’invalidità pari o superiore al 74%. Nel caso dei figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche con il solo riconoscimento dell’indennità di frequenza.

È inoltre richiesta una prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in una struttura pubblica o accreditata. Dopo la fruizione del permesso, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro l’attestazione della prestazione sanitaria effettuata.

La legge chiarisce anche che il diritto alle dieci ore annue per ciascun figlio non è condizionato dall’eventuale utilizzo del beneficio da parte dell’altro genitore.

Redazione redigo.info

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