La Circolare 2A/2026 e relativo allegato, redatta da MGT e Associati, analizza una recente sentenza del Tribunale di Ravenna sul divieto di cumulo tra pensione “Quota 100” e redditi da lavoro subordinato. Il Giudice ha stabilito che la restituzione della pensione non può riguardare l’intero anno, ma solo il mese in cui è stata svolta l’attività lavorativa (“mensilizzazione” dell’indebito). La decisione si fonda sui principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, evitando sanzioni eccessive a fronte di prestazioni lavorative minime. Il principio ha portata generale e si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli sportivi e del Terzo Settore. Un orientamento importante anche per enti e associazioni che collaborano con pensionati attivi in attività lavorative saltuarie.
Digest/ Comunicado
Circolare 2A/2026 - Cumulo quota 100 e lavoro subordinato e relativo allegato - FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
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