Trasparenza e parità salariale, via libera del CDM al decreto UE - redigo.info

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Il Consiglio dei Ministri, nella convocazione n.159, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

A parità di prestazione lavorativa deve corrispondere uguale retribuzione: le misure

Le misure, sia nella fase di accesso al lavoro sia nel corso del rapporto stesso, sono finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate e sono applicabili ai lavoratori subordinati dei settori pubblico e privato, sia a tempo determinato che indeterminato.

Fondamentale, dunque, il ruolo della Contrattazione collettiva, riferimento unitario per la classificazione delle mansioni e dei trattamenti economici.

Candidature. Il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista e ha divieto di basare le offerte sulla storia salariale del candidato.

Classificazione delle retribuzioni. I sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni devono essere fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati su competenze, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro. In caso di scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato, è previsto un obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli organismi di parità per individuare le misure idonee ad eliminare tale divario.

Diritto di informazione. Ai lavoratori già in servizio è riconosciuto il diritto di informazione (esercitabile anche in presenza di un sospetto di discriminazione) sul proprio livello retributivo e sui livelli retributivi medi altrui (chiaramente relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore). I datori di lavoro possono rendere disponibili tali informazioni anche in via proattiva, attraverso la rete intranet o le aree riservate dei siti aziendali. 

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene istituito un organismo con il compito di vigilare e supportare l’attuazione delle disposizioni previste dal decreto.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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