Via libera alle Regioni per acquistare direttamente farmaci salvavita e innovativi con procedura negoziata senza bando. Farmindustria: "tentativo concreto di garantire continuità terapeutica"
Il decreto-legge PNRR recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione approvato dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio, introduce una significativa semplificazione nelle procedure di appalto nel settore sanitario. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi di acquisto e garantire la continuità delle cure, in particolare per i pazienti cronici e affetti da malattie rare.
Le misure più rilevanti sono contenute nell’articolo 15 e trovano un raccordo con le disposizioni generali sugli appalti pubblici richiamate dall’articolo 27, comma 3, che rafforza l’impianto di accelerazione delle procedure in ambito PNRR. Nel dettaglio, l’articolo 15 consente alle Regioni di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l’acquisto di farmaci coperti da brevetto e destinati a indicazioni terapeutiche esclusive. Si tratta dei cosiddetti farmaci “in monopolio”, per i quali non esiste concorrenza sul mercato. La norma si innesta sul Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023), che già prevede deroghe alle gare ordinarie in assenza di alternative, ma ne rafforza l’utilizzo in un’ottica emergenziale e di tutela della continuità terapeutica.
ENTRATA IN VIGORE ED EFFETTI ATTESI
Dal punto di vista temporale, la disposizione entra in vigore con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dopo la conversione in legge. Il carattere è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non aumenta la spesa sanitaria, ma ne modifica le modalità di approvvigionamento, puntando a tagliare i passaggi burocratici che, in alcuni casi, hanno causato ritardi o interruzioni nella fornitura di medicinali essenziali.
L’effetto atteso è duplice. Da un lato, una maggiore rapidità negli acquisti, soprattutto per terapie salvavita o prive di alternative equivalenti; dall’altro, un rafforzamento della capacità del Servizio sanitario nazionale di rispondere in modo tempestivo ai bisogni dei pazienti più fragili. In questo senso, la semplificazione degli appalti sanitari si inserisce nel più ampio disegno del PNRR di rendere più efficiente la macchina amministrativa, riducendo i tempi decisionali senza allentare i controlli di legittimità e trasparenza.
La legge disegna quindi un passaggio critico nel delicato equilibrio tra regole della concorrenza e diritto alla salute, spostando l’asse, almeno in questi casi specifici, sulla garanzia della continuità delle cure come priorità di interesse pubblico.
IL PARERE DI FARMAINDUSTRIA
“La misura rappresenta un tentativo concreto di garantire la continuità terapeutica dei pazienti quando esiste un’unica azienda farmaceutica in grado di fornire farmaci coperti da brevetto con indicazioni esclusive – ci spiega Enrico Piccinini, coordinatore del Focus Group Malattie rare Farmindustria. In simili casi, la priorità dovrebbe essere la tutela del paziente, superando rigidità amministrative che non tengono conto della specificità del contesto. In assenza di concorrenza, infatti, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando può ridurre tempi e rischi di interruzioni sulle terapie legati a iter burocratici/amministrativi troppo lunghi: per molte malattie rare anche pochi giorni di ritardo possono avere conseguenze importanti, a volte irreversibili, con ricadute significative dal punto di vista clinico, sociale ed economico. Questa semplificazione consente un dialogo diretto, favorendo una migliore programmazione. Coniugando regole pubbliche e realtà clinica, la misura rappresenta un passo importante per rafforzare la capacità del Sistema Sanitario Nazionale di rispondere ai fabbisogni terapeutici in particolare di quei pazienti, come i malati rari, che dipendono da terapie prive di alternative o salvavita”.