Con la risposta n. 37 del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, facendo chiarezza su un punto particolarmente rilevante: una volta determinata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme corrisposte al lavoratore non devono essere tassate separatamente.
Retribuzione convenzionale per lavoro dipendente
La norma stabilisce una deroga rispetto al criterio ordinario di determinazione analitica del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, per i lavoratori che:
- svolgono l’attività all’estero in via continuativa;
- hanno nell’attività estera l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
- soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi;
il reddito imponibile non si calcola sulla base della retribuzione effettiva, ma sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale.
Tali importi, stabiliti entro il 31 gennaio di ogni anno ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398), sono determinati con riferimento – e in misura non inferiore – ai trattamenti economici minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. raggruppati per settori omogenei. Il regime si applica ai lavoratori che, pur operando all’estero, restano fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.
I requisiti per l’applicazione
L’Amministrazione finanziaria ribadisce la necessità della presenza congiunta di specifici requisiti: continuità e stabilità della prestazione all’estero, esclusività dell’attività svolta fuori dal territorio nazionale e permanenza superiore a 183 giorni.
Inoltre, il lavoratore deve appartenere a una delle categorie per cui il decreto ministeriale individua le retribuzioni convenzionali. Come precisato dalla risoluzione n. 71 del 1° giugno 2005, tali retribuzioni sono previste esclusivamente per il settore privato. La mancata inclusione del settore economico di riferimento nel decreto costituisce quindi causa ostativa all’applicazione del regime agevolato.
Infine, un passaggio fondamentale riguarda il trattamento delle componenti aggiuntive della retribuzione: fringe benefit, indennità, straordinari, premi o altre somme collegate all’attività lavorativa.
Già la circolare n. 11 del 30 aprile 2013 aveva chiarito che l’introduzione del criterio convenzionale comporta l’assorbimento di ogni emolumento accessorio nella base imponibile forfetariamente determinata. Ne consegue che tali importi non sono soggetti a tassazione autonoma.
La nuova risposta conferma dunque che una volta individuata la retribuzione convenzionale applicabile, tutte le ulteriori somme erogate in relazione all’attività di lavoro dipendente svolta all’estero in via continuativa ed esclusiva restano fiscalmente inglobate nel forfait, evitando così il rischio di una doppia imposizione su componenti accessorie del reddito.
Redazione redigo.info