Con la risposta n. 41 del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate apre alla mobilità sostenibile come strumento di utilità sociale e welfare aziendale. L’assegnazione ai dipendenti di e-bike per uso personale può rientrare tra le iniziative di welfare aziendale escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, a precise condizioni.
Secondo l’Agenzia, il servizio di mobilità sostenibile che prevede la messa a disposizione di una e-bike per uso personale – con monitoraggio dell’effettivo utilizzo per almeno il 30% del tragitto casa-lavoro – risponde alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’articolo 100 del TUIR.
In tali circostanze può applicarsi il regime di esclusione della formazione del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 51 del TUIR, a condizione che:
- i dipendenti aderiscono all’offerta così come strutturate all’azienda;
- non possano negoziare aspetti diversi relativi alla fruizione del servizio;
- resti libera esclusivamente la scelta del momento di utilizzo del benefit.
Il requisito della non personalizzazione dell’offerta rappresenta dunque un elemento essenziale per mantenere il regime di favore fiscale.
Caratteristiche delle e-bike
Uno dei nodi centrali affrontati dall’Agenzia riguarda la qualificazione giuridica delle e-bike. In linea generale, per i veicoli a motore è presunto l’uso promiscuo e, ai fini fiscali, risulta irrilevante la loro destinazione all’uso personale dell’imprenditore o alla concessione gratuita ai dipendenti.
La Corte di Giustizia ha chiarito che non rientra nella nozione di “veicolo” una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e consente l’accelerazione fino a 20 km/h.
Inoltre, il Regolamento (UE) n. 168/2013 esclude dal proprio ambito applicativo i cicli a pedalata assistita dotati di:
- potenza nominale continua non superiore a 250 W;
- assistenza progressivamente ridotta e interrotta al raggiungimento dei 25 km/h;
- attivazione del motore solo in presenza di pedalata (salvo modalità “a spinta” fino a 6 km/h).
Ne deriva una sostanziale equiparazione delle e-bike alle biciclette tradizionali, con conseguente esclusione dall’ambito applicativo dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del Decreto IVA.
Profili IVA: detrazione e indetraibilità
La risposta affronta anche il trattamento IVA del contratto quadro di leasing avente a oggetto le e-bike:
- se le biciclette sono utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, si applicano le regole generali di detrazione di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA e la messa a disposizione ai dipendenti non assume rilevanza ai fini dell’imposta.
- se invece sono concesse in uso personale ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare, la messa a disposizione gratuita è fuori campo IVA.
In quest’ultimo caso, l’IVA assolta sui canoni di leasing risulta indetraibile – anche come spesa generale – per carenza di un nesso immediato e diretto tra l’acquisto del servizio e un’operazione imponibile a valle. L’operazione rientra infatti nell’ambito del welfare aziendale, escluso dal campo di applicazione dell’imposta.
Redazione redigo.info