Bollo auto 2026 per gli autoveicoli a (bio)metano – Federmetano

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Le agevolazioni previste dalla legge nazionale e nelle singole Regioni.

L’importo del bollo auto è calcolato in base alla potenza del motore, misurata in kW, e alle tariffe locali previste da ogni regione, in base alla propria residenza.

La tassa automobilistica è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento. Fanno eccezione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online un comodo strumento per il calcolo del bollo.
Federmetano ha raccolto, per gli utenti in possesso di autoveicoli a metano con alimentazione monofuel (metano) o bifuel (benzina-metano), le normative in merito alle agevolazioni del bollo, suddivise per regione, aggiornate a gennaio 2026.

In merito si può consultare anche la Guida al bollo auto dell’ACI.

 A LIVELLO NAZIONALE (ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/1997, Art. 17, comma 5), per i veicoli ad alimentazione esclusiva a metano (“monofuel”) è prevista una riduzione del 75% del bollo auto. Questa riduzione vige in tutte le regioni che non hanno stabilito misure più favorevoli.

 Normativa nazionale di riferimento:
– Legge n. 449 del 27:12:1997, Art. 17, comma 5:
Riduzione del 75% della tassa automobilistica dei corrispondenti veicoli a benzina, per Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti. Misura a tempo indeterminato.

– Regolamento ECE-ONU R 115, Artt. 2.1.3 e 2.1.4:
Definizione veicolo monocarburante e bicarburante

ULTERIORI AGEVOLAZIONI REGIONALI 2026

Le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e le Province Autonome di Bolzano e Trento hanno previsto ulteriori agevolazioni per i veicoli a metano (esenzioni o tariffe bollo agevolate, v. sotto per maggiori dettagli).
In caso di dubbi sull’applicazione delle eventuali agevolazioni aggiuntive rispetto alla norma nazionale, si consiglia di contattare direttamente gli enti territorialmente competenti per le attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica.

Basilicata (v. anche Tariffario Basilicata 2026)

  • Esenzione per i veicoli nuovi immatricolati dall’1/1/2013 di categoria M1 (autovetture) ed N1 (autocarri trasporto merci, con massa complessiva fino a 3,5 t) con alimentazione esclusiva a metano, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/metano, per il 1° periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le 5 annualità successive.
  • Decorso tale periodo, riduzione della tassa automobilistica del 75% per i veicoli con alimentazione esclusiva a metano.

Campania (v. anche Tariffario Campania 2026)

  • Ibrido-Metano: Esenzione prevista per:
    • Le autovetture euro 6 e sup. acquistate, a partire dal 19/08/2020 e fino al 31/12/2023, in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, per tre anni in caso di alimentazione ibrida – gas metano (Art. 5 L.R. 36/2020 – Art. 1 L.R. 24/2023)
    • Le autovetture euro 6 e sup. acquistate, a partire dal 01/01/2024, in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, per due anni in caso di alimentazione ibrida – gas metano/elettrica (Art. 1 L.R. 24/2023).
  • Monofuel a metano: riduzione a 1/4 del tributo dovuto, per autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE;
  • Fatto salvo quanto sopra stabilito, per autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Emilia-Romagna (v. anche Tariffario Emilia-Romagna 2026)

  • Riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture e autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore a metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542/CEE.
  • Fatto salvo quanto sopra stabilito per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano omologati fin dall’origine dal costruttore o a seguito di installazione successiva, la tassazione è determinata in base alla potenza massima del motore espressa in kW per il valore annuo pari ad € 2,84 indipendentemente dalla classe euro del veicolo.

Lazio (v. anche Tariffario Lazio 2026)

  • Possibilità di richiesta esenzione bollo per veicoli con doppia alimentazione benzina/metano (max. 2000 c.c.) o gasolio/metano (max. 2800 c.c.) destinati alla mobilità di soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità (v. Tariffario Lazio 2026 per maggiori dettagli).
  • Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione è determinata in base alla potenza massima del motore espressa in kW per il valore annuo pari ad € 2,84 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Liguria (v. anche qui)

  • Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
    • per il “primo bollo” e le successive 4 annualità per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nel 2022 a doppia alimentazione a benzina/metano o gasolio/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1. (Sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche i veicoli M1 e N1 omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione).
    • di 4 annualità per i veicoli M1 e N1 omologati con alimentazione benzina o a gasolio su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a metano collaudato nel 2022. (Le 4 annualità decorrono dal periodo di imposta seguente a quello in cui avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema a metano, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.)

Lombardia (v. anche Tariffario Lombardia 2026 e v. qui)

  • Monofuel: esenzione per i veicoli alimentati esclusivamente a gas.
  • Riduzioni per autoveicoli ibridi o con doppia alimentazione omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva di impianto (gas naturale), la tassazione è determinata in base alla potenza massima del motore espresso in kW per il valore annuo pari ad € 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i kW eccedenti i 100), art. 1, comma 239, legge 296/2006;

Molise (v. anche qui)

  • Monofuel: riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture azionate con motore solo a gas metano, conformi alla direttiva 91/441 CEE e 91/542 CEE.
  • Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, a gas metano, omologati fin dall’origine dal costruttore o a seguito di installazione successiva, la tassazione è determinata in base alla potenza massima del motore espressa in Kw per il valore annuo pari ad euro 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad euro 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).
  • Per gli autoveicoli a cui la doppia alimentazione è stata fatta successivamente alla data di immatricolazione, a prescindere dalla classe di appartenenza, restano applicabili le tariffe in vigore nel 2006 ovvero quelle della categoria euro più favorevole.

Piemonte (v. qui)

  • Monofuel: Esenzione permanente (“a vita”) per i veicoli alimentati esclusivamente a gas metano sin dall’origine.
  • Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio (quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica con l’impianto già installato): esenzione quinquennale, vale per 5 annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal 6° anno successivo a quello di immatricolazione obbligo di pagamento, ma la tassa (calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kW con potenza inferiore ai 100 kW, di € 2,79 da 100 kW a 129 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro) è ridotta a un quinto per i veicoli alimentati a gas metano.
  • Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano “trasformati”: I veicoli M1 e N1 a doppia alimentazione benzina/metano “trasformati” con potenza non superiore ai 100 kW conformi alla direttiva 94/12/CE (euro 2 e superiori), su cui è installato un sistema di alimentazione a metano collaudato dopo il 24 novembre 2006, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica per 5 annualità. A partire dal 6° anno scatta l’obbligo di pagamento: si paga la tassa intera calcolata sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per kW. I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kW godono di riduzioni sulla tariffa, che sarà di € 2,79 da 100 kW a 129 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro.

Puglia (v. anche qui)

  • I veicoli nuovi M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.
  • Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Provincia Autonoma di Bolzano (v. anche Tariffario Provincia Bolzano)

  • Alle autovetture con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano, appartenenti alle classi euro da 0 a 5, si applicano le seguenti tariffe: per pagamenti annuali, 1,99 €/kW, per pagamenti frazionati 2,05 €/kW.
  • Alle autovetture con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano, appartenenti alla classe euro 6, si applicano le seguenti tariffe: per pagamenti annuali 1,96 €/kW, per pagamenti frazionati 2,02 €/kW.
  • Agli autoveicoli appartenenti alla classe euro 5 e superiori ed agli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano si applica una riduzione del 10% delle tariffe.

Provincia Autonoma di Trento (v. Tariffario Provincia Trento e anche qui)

  • Gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con una durata che varia in base ai livelli di emissioni di CO2 del veicolo (v. qui per maggiori dettagli)

Toscana (v. anche Tariffario Toscana 2026)

  • Riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture e autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore a metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542/CEE.
  • Fatto salvo quanto sopra stabilito per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano anche a seguito di installazione dell’impianto successiva all’immatricolazione, la tassazione annua è pari ad € 2,71 per kW (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Umbria (v. anche Tariffario Umbria 2026)

  • Riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture e autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore a metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542/CEE.
  • Fatto salvo quanto sopra stabilito per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano omologati fin dall’origine dal costruttore o a seguito di installazione successiva, la tassazione è determinata in base alla potenza massima del motore espressa in kW per il valore annuo pari ad € 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Valle d’Aosta (v. anche qui e Tariffario Valle d’Aosta 2026)

  • Riduzione a ¼ della tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti.
  • Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuoomologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, con alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano, la tassazione è determinata, fatte salve le ulteriori agevolazioni in vigore, in base alla potenza massima espressa in kW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per KW) o euro 1,90 (per CV) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione.

Veneto (v. anche Portale Bollo Auto Veneto e qui)

  • Riduzione a 1/4 del tributo dovuto, per autovetture e autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore a metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542/CEE.
  • Per i veicoli bifuel, tariffazione agevolata, pari a euro 2,84 per ogni kilowatt, compresi quelli eccedenti i 100, a prescindere dalla direttiva euro del veicolo (euro 0, 1, 2, ecc).

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