Sintesi operativa su badge di cantiere e patente a crediti - redigo.info

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Il Decreto Legge n. 159/2025 ha introdotto un ampio aggiornamento delle norme su vigilanza, sicurezza nei cantieri e gestione dei rapporti di lavoro. L’INL chiarisce oggi gli aspetti applicativi, emanando una circolare di dettaglio sul badge di cantiere, la patente a crediti, le sanzioni ed altro ancora.

Badge di cantiere: cosa cambia?

Il badge di cantiere integra la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008, aggiungendo un codice univoco anticontraffazione. Come riportato nel documento: “La tessera […] è dotata di un codice univoco anticontraffazione”. Diventa obbligatorio solo dopo il decreto ministeriale attuativo, che definirà:

  • modalità di utilizzo e controllo;
  • tecnologie e interoperabilità con SIISL;
  • informazioni trattate;
  • misure di sicurezza e monitoraggio.

Soggetti obbligati

Dopo il decreto, il badge sarà richiesto a:

  • imprese e autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili,
  • imprese di settori a rischio elevato individuati successivamente.

Resta applicabile anche ai nuovi ambiti la sanzione di cui all’art. 55, comma 5, lett. i).

Patente a crediti: nuove regole

Decurtazioni per lavoro nero:

  • 5 crediti per ogni lavoratore irregolare;
  • +1 credito in caso di aggravanti (minori, stranieri irregolari, percettori di sostegni);
  • applicazione solo per illeciti dal 1° gennaio 2026.

Sanzioni

La soglia minima viene elevata a 12.000 euro. Se il valore dei lavori non è determinabile, si applica la soglia minima ridotta a 4.000 euro.

Sospensione della patente

E’ possibile fino a 12 mesi in caso di infortuni gravi o mortali, previa trasmissione degli atti da parte della Procura e valutazione dei verbali ufficiali. Se la responsabilità non è chiara, la sospensione non può essere adottata.

Aggiornamenti al D.Lgs. 81/2008

Dal 31 ottobre 2025, la notifica preliminare deve indicare Codice Fiscale/Partita IVA delle imprese, imprese in subappalto. Ancora:

a. prevenzione condotte violente. E’ una nuova misura generale di tutela (art. 15, lett. z-bis); b. DPI e indumenti di lavoro (il DVR deve individuare gli indumenti che assumono natura di DPI); c. scale verticali permanenti (nuovi requisiti tecnici e obbligo di: gabbia di sicurezza o sistemi anticaduta; efficacia dal 1° febbraio 2026 per le scale già installate); d. Sistemi anticaduta. Riorganizzazione dell’art. 115 con quattro categorie: trattenuta; posizionamento; accesso/posizionamento con funi arresto caduta (subordinato agli altri).

L’importanza della formazione

In tale ambito, occorrerà che per RLS < 15 dipendenti l’aggiornamento sia obbligatorio. Sarà, poi, necessaria la registrazione competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore. Circa il turismo e la somministrazione, la formazione va fatta entro 30 giorni dall’assunzione.

Modelli organizzativi

Aggiornamento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Sorveglianza sanitaria

Le visite rientrano nell’orario di lavoro (sono escluse le visite preassuntive); il medico competente promuove la prevenzione oncologica ed è possibile la visita in caso di sospetto uso di alcol o stupefacenti, in attesa dell’Accordo Stato-Regioni.

Volontariato di protezione civile

Il nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008 disciplina le definizioni di volontario e organizzazioni; gli obblighi del legale rappresentante; la formazione, il DPI e, infine, i controlli sanitari.

Altre disposizioni

Intervengono ulteriori misure, a coronamento della circolare n. 1/2026:

  • esenzione dalle spese processuali per l’INL;
  • obbligo di domicilio digitale per amministratori societari (non coincidente con quello dell’impresa);
  • comunicazioni obbligatorie tramite SIISL dal 1° aprile 2026;
  • nuovi requisiti per la Rete del lavoro agricolo di qualità.

Redazione redigo.info

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