Con la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire il perimetro applicativo delle nuove misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione agevolata degli aumenti retributivi e delle indennità legate a particolari modalità di lavoro.
Le disposizioni puntano a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti del settore privato e a rafforzare il collegamento tra produttività e salario, in coerenza con il percorso tracciato dalla legge 26 settembre 2025, n. 144, dedicata alla riforma della retribuzione e della contrattazione collettiva.
Aumenti da rinnovi contrattuali
Il cuore della misura riguarda gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito un reddito non superiore a 33 mila euro, gli aumenti corrisposti nel 2026 beneficeranno di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
La circolare precisa che:
- l’aliquota agevolata si applica agli aumenti effettivamente erogati nel 2026;
- se l’erogazione è iniziata prima, le quote di incremento corrisposte nel 2026 rientrano comunque nel regime agevolato;
- sono comprese anche le somme riconosciute durante assenze retribuite (malattia, maternità o paternità, infortunio);
- l’agevolazione si estende agli aumenti contrattuali che assorbono eventuali superminimi individuali.
Maggiorazioni e turni
La legge di bilancio introduce inoltre una tassazione agevolata per le maggiorazioni e le indennità legate a specifiche condizioni di lavoro: notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni.
Per il solo anno 2026, tali somme saranno assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15%, entro un limite massimo di imponibile pari a 1.500 euro annui, a condizione che il lavoratore abbia conseguito nel 2025 un reddito non superiore a 40 mila euro.
Il documento di prassi chiarisce che il beneficio comprende anche le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi e che premi di risultato e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili non concorrono al raggiungimento del tetto dei 1.500 euro.
Le imposte sostitutive saranno applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che dovrà effettuare i versamenti utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 2 e n. 3 del 29 gennaio scorso.
Resta comunque salva la facoltà del lavoratore di optare per la tassazione ordinaria, mediante espressa rinuncia scritta al regime agevolato. Infine, nel caso di lavoratori privi di sostituto d’imposta, la tassazione sostitutiva potrà essere fruita direttamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026.
Redazione redigo.info