Tre impatti per tre diverse risposte agenziali rese con interpello n. 45, n. 46 e n. 47 del 2026. Introducono elementi interpretativi rilevanti per la gestione delle cause di esclusione e cessazione del CPB ex D.Lgs. 13/2024. L’Agenzia delle Entrate adotta un approccio più flessibile rispetto al dato letterale della norma, con effetti diretti sulla platea dei contribuenti che possono mantenere o perdere il beneficio.
1. Non riconducibilità delle attività e cause di esclusione (interpello 45/2026)
L’Agenzia introduce un criterio innovativo: la non riconducibilità tra attività esercitate dal medesimo contribuente può precludere l’operatività delle cause di esclusione dal CPB. Nel caso esaminato – ovvero attività di dottore commercialista (ISA DK05U) ed attività di insegnante di sci svolta tramite associazione professionale (ISA DG10U) – secondo l’Agenzia tali attività:
- applicano ISA differenti;
- presentano parametri di affidabilità fiscale autonomi;
- appartengono a settori professionali non assimilabili.
Conseguenza: il contribuente può aderire al CPB per l’attività di commercialista, indipendentemente dalla scelta della scuola di sci, poiché non ricorrono i presupposti della causa di esclusione (art. 11, comma 1, lett. b‑quinquies), D.Lgs. 13/2024).
2. Operazioni straordinarie e cessazione del CPB (interpello 46/2026)
L’art. 21, comma 1, lett. b‑ter), D.Lgs. 13/2024 prevede la cessazione del CPB in caso di: fusione; scissione; conferimento di azienda o ramo d’azienda. L’Agenzia chiarisce che l’affitto di azienda o di ramo d’azienda non integra una causa di cessazione, poiché:
- non è richiamato dalla norma;
- non è assimilabile alle operazioni straordinarie indicate;
- non altera in modo strutturale la capacità reddituale del contribuente.
Conseguenza: l’affitto d’azienda non determina la cessazione del CPB, salvo casi particolari in cui l’operazione sia strutturata in modo tale da produrre effetti assimilabili a quelli delle operazioni straordinarie elencate.
3. Riduzione del reddito oltre il 30% e sospensione dell’attività (interpello 47/2026)
L’art. 19, comma 2, D.Lgs. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa quando si verificano una riduzione del reddito o del valore della produzione superiore al 30% rispetto a quanto concordato ovvero circostanze eccezionali. L’Agenzia precisa che la sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine (art. 4, comma 1, lett. f), DM 14 giugno 2024):
- costituisce circostanza eccezionale rilevante;
- determina la cessazione del CPB a prescindere dalla durata della sospensione;
- produce effetti solo se la riduzione del reddito supera la soglia del 30%.
Conseguenza: la sospensione professionale è sempre idonea a far cessare il CPB, purché comporti un calo reddituale significativo.
Le tre risposte delineano – come sopra accennato – un orientamento interpretativo più elastico, che:
- amplia i casi di mantenimento del CPB (non riconducibilità delle attività; esclusione dell’affitto d’azienda);
- rafforza l’applicazione della soglia del 30% in presenza di eventi eccezionali.
Per i professionisti e le imprese è essenziale valutare:
- la classificazione delle attività esercitate e la loro eventuale autonomia funzionale;
- la natura delle operazioni straordinarie poste in essere;
- gli effetti economici di sospensioni o interruzioni dell’attività.
Redazione redigo.info