Impatti delle risposte ad interpello sull’applicazione del CPB - redigo.info

Compatibilidad
Ahorrar(0)
Compartir

Tre impatti per tre diverse risposte agenziali rese con interpello n. 45, n. 46 e n. 47 del 2026. Introducono elementi interpretativi rilevanti per la gestione delle cause di esclusione e cessazione del CPB ex D.Lgs. 13/2024. L’Agenzia delle Entrate adotta un approccio più flessibile rispetto al dato letterale della norma, con effetti diretti sulla platea dei contribuenti che possono mantenere o perdere il beneficio.

1. Non riconducibilità delle attività e cause di esclusione (interpello 45/2026)

L’Agenzia introduce un criterio innovativo: la non riconducibilità tra attività esercitate dal medesimo contribuente può precludere l’operatività delle cause di esclusione dal CPB. Nel caso esaminato – ovvero attività di dottore commercialista (ISA DK05U) ed attività di insegnante di sci svolta tramite associazione professionale (ISA DG10U) – secondo l’Agenzia tali attività:

  • applicano ISA differenti;
  • presentano parametri di affidabilità fiscale autonomi;
  • appartengono a settori professionali non assimilabili.

Conseguenza: il contribuente può aderire al CPB per l’attività di commercialista, indipendentemente dalla scelta della scuola di sci, poiché non ricorrono i presupposti della causa di esclusione (art. 11, comma 1, lett. b‑quinquies), D.Lgs. 13/2024).

2. Operazioni straordinarie e cessazione del CPB (interpello 46/2026)

L’art. 21, comma 1, lett. b‑ter), D.Lgs. 13/2024 prevede la cessazione del CPB in caso di: fusione; scissione; conferimento di azienda o ramo d’azienda. L’Agenzia chiarisce che l’affitto di azienda o di ramo d’azienda non integra una causa di cessazione, poiché:

  • non è richiamato dalla norma;
  • non è assimilabile alle operazioni straordinarie indicate;
  • non altera in modo strutturale la capacità reddituale del contribuente.

Conseguenza: l’affitto d’azienda non determina la cessazione del CPB, salvo casi particolari in cui l’operazione sia strutturata in modo tale da produrre effetti assimilabili a quelli delle operazioni straordinarie elencate.

3. Riduzione del reddito oltre il 30% e sospensione dell’attività (interpello 47/2026)

L’art. 19, comma 2, D.Lgs. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa quando si verificano una riduzione del reddito o del valore della produzione superiore al 30% rispetto a quanto concordato ovvero circostanze eccezionali. L’Agenzia precisa che la sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine (art. 4, comma 1, lett. f), DM 14 giugno 2024):

  • costituisce circostanza eccezionale rilevante;
  • determina la cessazione del CPB a prescindere dalla durata della sospensione;
  • produce effetti solo se la riduzione del reddito supera la soglia del 30%.

Conseguenza: la sospensione professionale è sempre idonea a far cessare il CPB, purché comporti un calo reddituale significativo.

Le tre risposte delineano – come sopra accennato – un orientamento interpretativo più elastico, che:

  • amplia i casi di mantenimento del CPB (non riconducibilità delle attività; esclusione dell’affitto d’azienda);
  • rafforza l’applicazione della soglia del 30% in presenza di eventi eccezionali.

Per i professionisti e le imprese è essenziale valutare:

  • la classificazione delle attività esercitate e la loro eventuale autonomia funzionale;
  • la natura delle operazioni straordinarie poste in essere;
  • gli effetti economici di sospensioni o interruzioni dell’attività.

Redazione redigo.info

Detalles de contacto
redazione