di Redigo.info
In data 26 marzo 2026 è stato rinnovato il CCNL Organizzazioni Sindacali (Cod. CNEL V925). CONFASAL, UNSIC, ASNALI, S.N.AL.V./CONFSAL e CONFIAL hanno firmato un testo consolidato a valere sul triennio 2026-2028 (con decorrenza 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028).
Le Parti hanno approvato modifiche rilevanti, ritoccando la disciplina relativa al trattamento di maternità, malattia e infortunio sul lavoro, ad esempio.
Di seguito le principali novità intervenute.
Nuovi importi di retribuzione
Le Parti hanno concordato un aumento contrattuale, con effetti dal 1° gennaio 2026, la cui erogazione viene effettuata dal primo mese utile. I nuovi importi di retribuzione lorda mensile sono i seguenti:
| Livello | Retribuzione lorda mensile dal 01/01/2026 al 31/12/2026 | Retribuzione lorda mensile dal 01/01/2027 al 31/12/2027 | Retribuzione lorda mensile dal 01/01/2028 al 31/12/2028 |
| 1 | 2.788,00 € | 2.829,82 € | 2.872,27 € |
| 2 | 2.331,75 € | 2.366,73 € | 2.402,23 € |
| 3 | 2.096,38 € | 2.127,83 € | 2.159,74 € |
| 4 | 1.863,44 € | 1.891,39 € | 1.919,76 € |
| 5 | 1.735,04 € | 1.761,07 € | 1.787,48 € |
| 6 | 1.588,78 € | 1.612,61 € | 1.636,80 € |
Nuove maggiorazioni
In materia di maggiorazioni spettanti ai lavoratori e contenute nel testo datato 2023, le Parti non ne fanno più riferimento nel contratto in oggetto riportando, invece, una sola maggiorazione per lavoro straordinario pari al 25%.
Vengono introdotte inoltre le maggiorazioni per i lavoratori part-time:
- lavoro supplementare: maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto;
- clausola elastica: maggiorazione dell’8% della retribuzione oraria globale di fatto.
Trattamento economico per maternità, malattia e infortunio sul lavoro
Maternità. Durante il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità, ripartita tra datore e INPS, tale da raggiungere il 100% della retribuzione del dipendente.
Malattia. Il lavoratore in malattia sarà destinatario del seguente regime economico:
a) il 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni di assenza (periodo di carenza) dei primi quattro eventi morbosi di ciascun anno di calendario;
b) un’integrazione dell’indennità a carico INPS fino a raggiungere il 75% della retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20° giorno;
c) un’integrazione dell’indennità a carico INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta dal 21° al 180° giorno.
Infortunio sul lavoro. Al lavoratore spetta il seguente trattamento economico:
a) per la giornata in cui avviene l’infortunio, un’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto;
b) 100% dal 2° giorno fino a guarigione clinica comprovata.
Melania Baroncini