CCNL Organizzazioni Sindacali: il testo valido per il triennio 2026-2028 - redigo.info

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di Redigo.info

In data 26 marzo 2026 è stato rinnovato il CCNL Organizzazioni Sindacali (Cod. CNEL V925). CONFASAL, UNSIC, ASNALI, S.N.AL.V./CONFSAL e CONFIAL hanno firmato un testo consolidato a valere sul triennio 2026-2028 (con decorrenza 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028).

Le Parti hanno approvato modifiche rilevanti, ritoccando la disciplina relativa al trattamento di maternità, malattia e infortunio sul lavoro, ad esempio.

Di seguito le principali novità intervenute.

Nuovi importi di retribuzione

Le Parti hanno concordato un aumento contrattuale, con effetti dal 1° gennaio 2026, la cui erogazione viene effettuata dal primo mese utile. I nuovi importi di retribuzione lorda mensile sono i seguenti:

LivelloRetribuzione lorda mensile dal 01/01/2026 al 31/12/2026Retribuzione lorda mensile dal 01/01/2027 al 31/12/2027Retribuzione lorda mensile dal 01/01/2028 al 31/12/2028
12.788,00 €2.829,82 €2.872,27 €
22.331,75 €2.366,73 €2.402,23 €
32.096,38 €2.127,83 €2.159,74 €
41.863,44 €1.891,39 €1.919,76 €
51.735,04 €1.761,07 €1.787,48 €
61.588,78 €1.612,61 €1.636,80 €

Nuove maggiorazioni

In materia di maggiorazioni spettanti ai lavoratori e contenute nel testo datato 2023, le Parti non ne fanno più riferimento nel contratto in oggetto riportando, invece, una sola maggiorazione per lavoro straordinario pari al 25%.

Vengono introdotte inoltre le maggiorazioni per i lavoratori part-time:

  • lavoro supplementare: maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto;
  • clausola elastica: maggiorazione dell’8% della retribuzione oraria globale di fatto.

Trattamento economico per maternità, malattia e infortunio sul lavoro

Maternità. Durante il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità, ripartita tra datore e INPS, tale da raggiungere il 100% della retribuzione del dipendente.

Malattia. Il lavoratore in malattia sarà destinatario del seguente regime economico:
a) il 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni di assenza (periodo di carenza) dei primi quattro eventi morbosi di ciascun anno di calendario;
b) un’integrazione dell’indennità a carico INPS fino a raggiungere il 75% della retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20° giorno;
c) un’integrazione dell’indennità a carico INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta dal 21° al 180° giorno.

Infortunio sul lavoro. Al lavoratore spetta il seguente trattamento economico:
a) per la giornata in cui avviene l’infortunio, un’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto;
b) 100% dal 2° giorno fino a guarigione clinica comprovata.

Melania Baroncini

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