di Redigo.info – Melania Baroncini
Con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito importanti chiarimenti operativi in materia di certificazione medica degli infortuni sul lavoro e, soprattutto, sulle modalità di rientro in servizio dei lavoratori.
L’obiettivo del documento è semplificare le procedure, adattandole alle nuove esigenze organizzative e all’evoluzione della sanità digitale degli accertamenti medico-legali.
Certificazione medica di infortunio sul lavoro
La modulistica utilizzata è il Modello 1SS (certificazione medica di infortunio lavorativo) con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta dal lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo. Lo stesso modello serve anche all’inoltro delle successive certificazioni comprendenti il motivo dell’inabilità, per il quale si propongono diverse opzioni:
- primo;
- continuativo;
- definitivo;
- riammissione al lavoro.
Inoltre, sin dalla prima certificazione è obbligatorio inserire altresì:
- la diagnosi;
- la prognosi di inabilità assoluta al lavoro;
- il periodo di assenza;
- l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
Un aspetto centrale chiarito dalla circolare è che, in assenza di ulteriori aggiornamenti, l’ultimo certificato inviato determina automaticamente la fine del periodo di infortunio.
Pertanto, il lavoratore può tornare al lavoro alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato e senza dover presentare un ulteriore certificato medico di guarigione.
Ripresa anticipata del lavoro
Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi iniziale formulata può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che anticipa il termine della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.