di Redigo.info
Nuovi chiarimenti sulla rottamazione quinquies arrivano da Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha aggiornato le FAQ relative alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi.
L’Agenzia ha precisato che l’importo dovuto verrà suddiviso in base al numero di rate scelto dal contribuente al momento della domanda di adesione. Tuttavia, se dalla ripartizione dovessero risultare rate inferiori a 100 euro, il numero delle rate sarà automaticamente ridotto nella misura necessaria a garantire il rispetto della soglia minima prevista dalla legge.
La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a omessi versamenti di imposte, contributi previdenziali INPS e sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada elevate da amministrazioni statali e Prefetture.
Rientrano nella misura anche i debiti già inclusi nelle precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, decaduti per mancato o tardivo pagamento delle rate, oltre alle posizioni relative alla rottamazione quater perse entro il 30 settembre 2025.
Per chi sceglie il pagamento in un’unica soluzione, la scadenza è fissata al 31 luglio 2026. In caso di rateizzazione, le prime tre rate dovranno essere versate entro il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026. Le successive rate seguiranno un calendario semestrale fino al 2035.
L’Agenzia ricorda inoltre che sulle somme rateizzate saranno applicati interessi pari al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.