Volo Bari, Sharm el Sheikh cancellato: Consumerismo chiede compensazioni e rimborsi per i 226 passeggeri rimasti a terra - Consumerismo

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4 Agosto 2026

Il charter Air Mediterranean del 1 agosto viene prima rinviato più volte, poi soppresso per un guasto tecnico. I viaggiatori, smistati in alberghi tra Corato e Matera, denunciano cibo insufficiente, acqua a pagamento e nessuna informazione. Per l’associazione il quadro descritto configura una violazione degli obblighi di assistenza e informazione previsti dal Regolamento CE 261/2004.

Consumerismo No Profit APS ETS interviene sulla cancellazione del volo charter Air Mediterranean diretto a Sharm el Sheikh, che sabato 1 agosto 2026 avrebbe dovuto decollare alle 17.15 dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese con 226 passeggeri a bordo. Secondo quanto riferito dai viaggiatori alle testate locali, alla partenza annunciata in ritardo per un problema tecnico è seguita la cancellazione definitiva, con trasferimento dei passeggeri in alberghi della provincia di Bari, in particolare a Corato, e a Matera.

I fatti riferiti dai passeggeri

Le ricostruzioni raccolte dalla stampa locale e le testimonianze dirette convergono su alcuni elementi. Il volo accumula ritardi progressivi, comunicati a più riprese e senza indicazioni definitive. Il guasto tecnico viene poi dichiarato non risolvibile e il collegamento viene soppresso. I passeggeri, tra cui famiglie con bambini, coppie e gruppi di amici, vengono divisi tra strutture ricettive distanti dallo scalo.

Sulla qualità dell’assistenza ricevuta le testimonianze sono concordi: cena ridotta a un pasto frugale servito a cucine ormai chiuse, bottiglie d’acqua a pagamento, colazione garantita ma nessun pranzo il giorno successivo, nessuna spiegazione strutturata sulle cause e sui tempi della riprotezione. Alcuni passeggeri riferiscono che il voucher di ristoro annunciato in aeroporto non sarebbe mai stato consegnato e che alle chiamate al recapito della compagnia sarebbe stato risposto soltanto con un invito ad avere pazienza. Alcuni viaggiatori dichiarano di avere allertato le forze dell’ordine. Diversi passeggeri annunciano di voler agire in sede legale per il ristoro dei danni subiti.

Consumerismo precisa che si tratta, allo stato, di ricostruzioni giornalistiche e di testimonianze dei viaggiatori. La versione del vettore non risulta al momento resa pubblica e ogni valutazione definitiva sulle responsabilità presuppone la verifica documentale delle singole posizioni.

Cosa prevede la normativa europea

La cancellazione di un volo in partenza da un aeroporto dell’Unione europea ricade nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 261/2004 anche quando il vettore ha sede in un altro Stato membro e la destinazione è extra europea. Ai passeggeri spettano tre tutele distinte, che si sommano e non si sostituiscono l’una all’altra.

Rimborso o riprotezione, art. 8. Il passeggero può scegliere tra il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni e l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, alle prime condizioni disponibili o a una data successiva di suo gradimento.

Assistenza materiale, art. 9. Restano a carico del vettore i pasti e le bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, la sistemazione in albergo quando si renda necessario il pernottamento, il trasferimento tra aeroporto e struttura ricettiva e la possibilità di effettuare comunicazioni. È un obbligo dovuto sempre, a prescindere dalla causa della cancellazione.

Compensazione pecuniaria, art. 7. In caso di cancellazione comunicata con meno di quattordici giorni di anticipo è dovuta una somma forfettaria per passeggero, salvo che il vettore dimostri che la soppressione dipende da circostanze eccezionali non evitabili. Per le tratte di distanza compresa tra 1.500 e 3.500 chilometri, fascia in cui rientra il collegamento tra Bari e Sharm el Sheikh, l’importo previsto è di 400 euro per passeggero.

Se il viaggio era un pacchetto turistico

Molti dei viaggiatori coinvolti riferiscono di avere acquistato non un semplice biglietto, ma un soggiorno completo in resort, per importi dell’ordine di alcune migliaia di euro a coppia. Se il volo era parte di un pacchetto turistico venduto da un organizzatore, alle tutele del Regolamento europeo si aggiunge la disciplina del Codice del turismo, che pone in capo all’organizzatore la responsabilità per l’esecuzione dei servizi inclusi e riconosce, accanto alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno patrimoniale, il ristoro del cosiddetto danno da vacanza rovinata per il tempo di vacanza inutilmente trascorso. Le due tutele non si escludono: la compensazione forfettaria per la cancellazione del volo non assorbe il danno ulteriore documentato, come i giorni di soggiorno perduti, i trasferimenti già pagati e le escursioni prenotate.

Cosa possono fare i passeggeri

Consumerismo indica il percorso ordinario per ottenere quanto dovuto, senza costi iniziali e senza necessità di rivolgersi subito a un legale.

1. Conservare tutta la documentazione: carta d’imbarco o prenotazione, comunicazioni ricevute dalla compagnia e dall’organizzatore, fotografie dei tabelloni e degli avvisi, ricevute delle spese sostenute, contratto di pacchetto turistico e voucher dell’albergo.

2. Presentare reclamo scritto al vettore indicando numero e data del volo, dati dei passeggeri, richiesta esplicita di compensazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE 261/2004 e di rimborso delle spese ai sensi dell’art. 9, con termine di riscontro e recapito per la risposta. Il reclamo va inviato con modalità che ne provino la ricezione.

3. Se il viaggio era un pacchetto, inviare contestuale reclamo all’organizzatore chiedendo la riduzione del prezzo per i servizi non goduti e il risarcimento del danno documentato.

4. In assenza di risposta soddisfacente entro il termine previsto, presentare segnalazione all’ENAC utilizzando il modulo ufficiale per le violazioni del Regolamento CE 261/2004, allegando copia del reclamo già inviato al vettore e dell’eventuale risposta ricevuta.

5. Valutare, per le somme non riconosciute, gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie prima di adire il giudice competente, che per importi di questa entità è il Giudice di pace.

Consumerismo No Profit segue l’evoluzione della vicenda e resta a disposizione dei passeggeri coinvolti per l’assistenza nella predisposizione dei reclami, attraverso la compilazione del seguente form:

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