Bonus idrico, il paradosso trapanese: lo Stato lo riconosce, ma non c'è nessuno a cui chiederlo - Consumerismo

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5 Agosto 2026

L’associazione presenta una segnalazione ad ARERA in forma di quesiti e mette a disposizione degli utenti dei Comuni già serviti da E.A.S. un modello di istanza

Nei Comuni della provincia di Trapani già serviti dall’Ente Acquedotti Siciliani, oggi in liquidazione coatta amministrativa, cittadini in possesso dei requisiti per il bonus sociale idrico hanno ricevuto da Acquirente Unico S.p.A. una comunicazione ufficiale che attesta il diritto al bonus sociale idrico e, allo stesso tempo, spiega che il bonus non è stato potuto essere riconosciuto automaticamente perché il gestore del servizio idrico non risulta connesso al Sistema Informativo Integrato. La stessa comunicazione invita l’utente a rivolgersi al proprio gestore e indica in cinque anni il termine entro il quale il bonus può essere richiesto.

Seppur quella comunicazione può sembrare un atto di cortesia, in realtà è prevista dalla regolazione del settore. Nello specifico quando il riconoscimento automatico non va a buon fine per cause non imputabili all’utente, è previsto che il nucleo familiare riceva una comunicazione utile per chiedere l’agevolazione direttamente al gestore territorialmente competente.

È opportuno evidenziare la portata del bonus per i nuclei beneficiari, ovvero con un ISEE:

  • non superiore a 9.796 euro per le famiglie con al massimo 3 figli a carico;
  • non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Lo stesso garantisce gratuitamente 50 litri di acqua al giorno per ogni componente della famiglia anagrafica quantità che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri considera necessaria a soddisfare i bisogni essenziali della persona. Tradotto nell’unità di misura che compare in fattura si tratta di 18,25 metri cubi all’anno a persona. Lo sconto si applica a tutte e tre le voci della bolletta: acquedotto, fognatura e depurazione.

A differenza dei bonus elettrico e gas, il valore in euro non è uguale in tutta Italia, perché le tariffe idriche cambiano da territorio a territorio.Per dare una misura concreta applicando le tariffe 2026 del Comune capoluogo il bonus vale circa 27 euro l’anno a persona, quindi circa 107 euro l’anno per una famiglia di 4 persone e, sommando le sei annualità dal 2021, un valore complessivo nell’ordine dei 600 euro a famiglia. Ed è proprio qui che il paradosso si ripete: nei Comuni ex E.A.S., dove non esiste un gestore che fatturi né una tariffa certa applicata all’utenza, il cittadino non è nemmeno in grado di calcolare quanto gli spetterebbe.

Il punto è che da diversi anni in quei territori non vengono emesse fatture e non è possibile eseguire volture, subentri e nuovi allacciamenti. Il cittadino, quindi, si trova quindi con un diritto riconosciuto dalla norma e nessun soggetto in grado di darvi seguito.

L’Associazione non formula accuse e non anticipa conclusioni. Ha scelto di rivolgersi all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ponendo domande precise. E gli interrogativi sono tanti.

Le agevolazioni maturate dal 2021 in poi, quando il riconoscimento è diventato automatico sulla base dei dati INPS, restano dovute anche se non erogate? Chi è tenuto a riconoscerle quando il gestore non è nelle condizioni di emettere le fatture? Che fine hanno fatto le annualità 2021, 2022 e 2023, per le quali il sistema di comunicazione agli aventi diritto non era ancora operativo e nessuna lettera è mai partita? Un termine di cinque anni che decorre dalla data di una comunicazione mai inviata può dirsi mai iniziato a decorrere? L’impossibilità di intestarsi la fornitura, che non dipende dal cittadino, può essere usata per negargli il beneficio?

E ancora. Molti utenti dei territori ex E.A.S. si troveranno, quando la situazione sarà regolarizzata, con conguagli riferiti agli anni non fatturati: quei debiti pregressi vedranno mai riconosciuti, in compensazione, i bonus spettanti per gli stessi anni? La regolazione consente al gestore di trattenere il bonus a copertura degli insoluti: varrà anche al contrario, con gli insoluti ridotti dei bonus mai erogati? E la componente tariffaria UI3, la maggiorazione che tutti gli utenti idrici italiani pagano in bolletta per finanziare proprio il bonus sociale, mai riscossa in questi territori per assenza di fatturazione come sarà trattata? Potrà mai essere opposta ai cittadini come ragione per negare l’agevolazione? Come saranno disciplinate tutte queste partite negli atti di affidamento al nuovo gestore d’ambito?

«A queste famiglie lo Stato ha detto: avete diritto al bonus. Poi però non c’è nessuno a cui chiederlo. Noi non accusiamo nessuno, facciamo domande. Ma vanno fatte adesso, perché il tempo lavora contro i cittadini», dichiara Giovanni Riccobono, Direttore Generale e Delegato Regionale per la Sicilia di Consumerismo No Profit APS ETS.

L’Associazione invita tutti i cittadini che hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’Acquirente Unico a presentare un’istanza ai soggetti competenti, riferita a tutte le annualità dal 2021, per chiedere il riconoscimento del bonus ed evitare possibili prescrizioni: per l’annualità più data, quella del 2021, il quinto anno decorre proprio quest’anno.

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