Resi pubblici gli articoli della “Legge quadro” per il processo di pace

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Gli articoli del disegno di legge intitolato “Legge sul rafforzamento della solidarietà nazionale e della coesione sociale”, nell’ambito del processo di pace e società democratica, sono stati resi pubblici.

Nell’ambito del processo di pace e società democratica in Turchia, la proposta di legge quadro è stata presentata al Parlamento con quasi 360 firme.

Gli articoli del “Progetto di legge sul rafforzamento della solidarietà nazionale e della coesione sociale”, resi pubblici mercoledì, sono i seguenti:

Autorità di determinazione e verifica: prevede che lo scioglimento completo e il disarmo dell’organizzazione, comprese tutte le strutture e gli elementi organizzativi sotto il suo controllo, debbano essere determinati dalle istituzioni di sicurezza e verificati dal Consiglio di sicurezza nazionale.

Ambito di applicazione: Il disegno di legge copre i reati di costituzione o direzione del PKK/KCK, appartenenza all’organizzazione, assistenza consapevole e volontaria all’organizzazione e diffusione della sua propaganda, nonché i crimini commessi nell’ambito delle attività dell’organizzazione e i reati commessi a suo favore ai sensi della Legge n. 6415 sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo.

Esclusioni: Sono escluse dall’ambito di applicazione del disegno di legge le indagini e i procedimenti penali relativi al reato di omicidio volontario commesso nell’ambito delle attività dell’organizzazione, nonché i reati commessi prima del 1° giugno 2005 che prevedono la pena dell’ergastolo o dell’ergastolo aggravato.

Indagini e procedimenti giudiziari: le valutazioni relative alle persone tutelate dalla legge saranno condotte dalle autorità che attualmente si occupano delle indagini e dei procedimenti giudiziari in questione. Tuttavia, le domande per beneficiare di questa legge possono essere presentate alla Procura Generale del luogo di residenza del richiedente o agli enti designati dal Consiglio.

Sospensione delle indagini e dei procedimenti penali: Le indagini e i procedimenti penali saranno sospesi per cinque anni nei casi relativi a reati punibili con una pena massima di 15 anni o meno, e per dieci anni nei casi relativi a reati punibili con una pena superiore a 15 anni di reclusione, l’ergastolo o l’ergastolo aggravato.

È possibile presentare ricorso e opposizione alla decisione entro due settimane.

Se sussistono le condizioni di legge, i provvedimenti di detenzione e le misure di controllo giudiziario relativi ai reati per i quali è stata emessa la decisione di sospensione saranno revocati.

Nei casi pendenti in appello, la decisione sarà ribaltata e il tribunale di primo grado emetterà una decisione di sospensione. Se non viene commesso alcun nuovo reato durante il periodo di sospensione specificato, verrà emessa una decisione di non perseguibilità o di archiviazione del caso.

Sospensione della pena: Le condanne detentive di durata pari o inferiore a 15 anni saranno sospese per cinque anni.Le condanne che prevedono pene detentive complessive superiori a 15 anni, così come l’ergastolo o l’ergastolo aggravato, saranno sospese per dieci anni a discrezione del giudice dell’esecuzione, fatto salvo il diritto di appello.

Se non viene commesso alcun nuovo reato durante il periodo di sospensione, la pena inflitta si considererà scontata.

Termini di prescrizione: Durante il periodo di sospensione, i termini di prescrizione per il perseguimento penale e l’esecuzione delle sentenze non decorrono.

Perdita dei diritti: Le decisioni di sospensione saranno riesaminate periodicamente dal Consiglio. Ove ritenuto necessario, il Consiglio può richiedere al giudice di pace penale, al tribunale competente o al giudice dell’esecuzione di revocare integralmente le incapacità legali derivanti dall’indagine, dal procedimento penale o dalla condanna.

Per le decisioni di sospensione di cinque anni, devono essere trascorsi almeno due anni dalla data della decisione. Per le decisioni di sospensione di dieci anni, devono essere trascorsi almeno tre anni.

Monitoraggio, coordinamento e attuazione: Un comitato composto dal Vicepresidente, in qualità di presidente, insieme al Ministro della Giustizia, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro dell’Interno, al Ministro della Difesa Nazionale, al Segretario Generale della Presidenza, al Direttore dell’Organizzazione Nazionale di Intelligence (MIT) e al Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale, supervisionerà e valuterà l’attuazione della legge.

Il coordinamento del comitato sarà affidato alla Segreteria Generale della Presidenza.

Sarà istituita una Commissione di Monitoraggio della Grande Assemblea Nazionale di Turchia (TBMM), composta da 17 membri, per supervisionare le attività svolte ai sensi della presente legge.

Resa e disarmo: è stabilito che la circolare che disciplina il processo di registrazione sarà redatta congiuntamente dal Ministero della Difesa Nazionale e dal Ministero dell’Interno, previo parere delle istituzioni di sicurezza.

Periodo di applicazione: Le persone che desiderano beneficiare di questa legge devono presentare una domanda scritta entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di sicurezza nazionale nella Gazzetta ufficiale.

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