INTERROGAZIONE N. 498/A | Consiglio regionale della Sardegna

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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 498/A

INTERROGAZIONE SCHIRRU – COCCIU – TRUZZU – ARONI – PIGA – SORGIA – MELONI Corrado – RUBIU – MULA – TUNIS – USAI, con richiesta di risposta scritta, sulla deliberazione del Direttore generale dell’Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) G. Brotzu n. 1025 del 3 settembre 2026 di revoca parziale della deliberazione n. 280 del 3 marzo 2025, relativa alla permanenza in servizio della dirigente del servizio acquisti dell’ARNAS G. Brotzu.

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I sottoscritti,

PREMESSO che:
– con deliberazione del Direttore generale dell’ARNAS G. Brotzu n. 280 del 3 marzo 2025, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), veniva autorizzata la permanenza in servizio della dirigente del servizio acquisti (già direttore generale della stessa Azienda) fino al compimento del settantesimo anno di età;
– la disposizione statale richiamata consente alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, di trattenere in servizio il personale di cui ritengano necessario continuare ad avvalersi, sulla base delle esigenze organizzative e del merito;
– la deliberazione n. 280 del 2025 riguardava più posizioni dirigenziali dell’ARNAS G. Brotzu e disponeva, sulla base delle esigenze organizzative allora rappresentate dall’Azienda, il trattenimento in servizio dei dirigenti individuati;
– con comunicazione del 4 agosto 2026, l’ARNAS G. Brotzu ha avviato nei confronti della dirigente del servizio acquisti nonché ex direttore generale della stessa azienda, un procedimento finalizzato alla revoca della deliberazione n. 280 del 2025 richiamando, secondo quanto rappresentato dalla stessa interessata nelle proprie osservazioni, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2971 del 2025 e la ritenuta insussistenza delle esigenze di tutoraggio, affiancamento e delle ulteriori esigenze funzionali;
– la Dirigente del servizio acquisti ha presentato osservazioni contestando, tra l’altro, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, evidenziando come la procedura concorsuale richiamata dall’Azienda fosse già stata avviata e resa pubblica prima dell’adozione della deliberazione n. 280 del 2025;
– nelle medesime osservazioni è stato evidenziato che il concorso per sette posti di dirigente amministrativo nell’area acquisti era stato bandito con determinazione dirigenziale n. 135 del 18 gennaio 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2024, dunque oltre un anno prima della deliberazione n. 280 del 2025;
– la Dirigente del servizio acquisti ha pertanto contestato che la procedura concorsuale e la relativa graduatoria possano essere considerate, di per sé, fatti sopravvenuti e imprevedibili tali da giustificare la revoca dell’originaria autorizzazione, chiedendo all’Azienda di indicare quali concreti fatti nuovi, intervenuti successivamente al 3 marzo 2025, avrebbero determinato il venir meno delle esigenze organizzative precedentemente accertate;
– assume particolare rilievo il fatto che, per quanto risulta, la dirigente del servizio acquisti sarebbe l’unica dirigente dell’ARNAS G. Brotzu interessata dalla revoca della permanenza in servizio precedentemente autorizzata con la deliberazione n. 280 del 2025;
– tale circostanza rende necessario verificare quali siano le specifiche ragioni organizzative, funzionali e professionali che abbiano determinato l’adozione di un provvedimento di revoca esclusivamente nei confronti della dirigente del servizio acquisti, nonché se tali ragioni siano oggettive, documentate e sostanzialmente differenti da quelle riguardanti gli altri dirigenti destinatari di delibere analoghe;
– è stata altresì rappresentata l’esistenza di un contenzioso tra la dirigente del servizio acquisti e l’attuale vertice aziendale circostanza che, secondo quanto sostenuto dalla stessa interessata, rende necessario un particolare rigore nell’individuazione e nella documentazione delle ragioni poste alla base del provvedimento di autotutela;
– il quotidiano l’Unione Sarda ha riferito pubblicamente della vicenda, evidenziando il contrasto tra l’attuale direzione generale e la precedente dirigente generale e riportando le contestazioni della dirigente del servizio acquisti nonché ex direttore generale della stessa azienda circa l’assenza di elementi nuovi e giuridicamente idonei a giustificare la revoca;

CONSIDERATO che:
– con deliberazione n. 1025 del 3 settembre 2026, avente ad oggetto “Revoca parziale deliberazione del direttore generale del 3 marzo 2025 n. 280”, il direttore generale dell’ARNAS G. Brotzu ha disposto la revoca della deliberazione n. 280 del 2025, limitatamente alla posizione della dirigente del servizio acquisti;
– la deliberazione afferma espressamente che le “motivazioni analitiche alla base del presente provvedimento” contengono dati personali di dettaglio e, per tale ragione, sono contenute nell’Allegato A – Relazione istruttoria riservata, protocollo PG/2026/0019941 del 3 settembre 2026;
– la stessa deliberazione precisa che tale relazione contiene la motivazione integrale e i dati di dettaglio e che costituisce “parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;
– risulta pertanto necessario che la Regione verifichi il contenuto dell’intera istruttoria al fine di accertare quali siano le concrete ragioni che hanno condotto alla revoca della permanenza in servizio della dirigente del servizio acquisti e, soprattutto, quali elementi differenzino la sua posizione da quella degli altri dirigenti con analoga situazione in forze all’ARNAS;

RILEVATO inoltre che:
– la deliberazione n. 1025 del 2026 dà atto che con deliberazione del Direttore generale n. 972 del 7 agosto 2026 l’Azienda aveva preso atto delle dimissioni dall’incarico del direttore amministrativo dell’ARNAS G. Brotzu;
– la deliberazione n. 1025 del 2026 è stata adottata il 3 settembre 2026, quindi in un momento nel quale, sulla base di quanto espressamente riportato nello stesso atto, il precedente direttore amministrativo non risultava più in carica;
– nella parte della deliberazione relativa all’acquisizione dei pareri dei vertici aziendali, risulta acquisito il parere favorevole del Direttore sanitario, mentre per il Direttore amministrativo non risulta apposta alcuna indicazione né di parere favorevole, né contrario, né di non necessarietà;
– l’articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, alla direzione dell’azienda e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale;
– il comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 disciplina le competenze del direttore amministrativo e prevede il parere obbligatorio sugli atti relativi alle materie di competenza;
– la deliberazione oggetto della presente interrogazione riguarda direttamente una posizione dirigenziale dell’Azienda e incide sull’organizzazione e sulla gestione del personale amministrativo, circostanza che rende necessario verificare se il relativo parere fosse obbligatorio;

CONSIDERATO altresì che:
– la deliberazione n. 1025 del 2026 afferma che l’Area legale dell’Azienda si sarebbe espressa in termini di coerenza sotto il profilo logico-giuridico e correttezza della motivazione dell’atto e del relativo allegato, senza muovere rilievi sostanziali;
– tale valutazione assume particolare rilievo in considerazione della natura del provvedimento, della sua incidenza sulla posizione individuale della dirigente del servizio acquisti e del fatto che la re-voca, per quanto consta, è limitata esclusivamente alla sua posizione;
– appare pertanto necessario comprendere quali siano stati gli atti effettivamente sottoposti all’esame dell’Area legale e quale sia stato il contenuto del relativo parere o della relativa valutazione, con particolare riferimento ai presupposti della revoca e alla specificità della posizione della dirigente del servizio acquisti;

RILEVATO infine che:
– la vicenda del direttore amministrativo merita una verifica autonoma da parte della Regione, in quanto l’ARNAS G. Brotzu, con la deliberazione n. 972 del 2026, ha dato atto delle sue dimissioni;
– sono state pubblicamente sollevate, anche in relazione alla nomina del direttore amministrativo, questioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’incarico di direttore amministrativo;
– qualora tali questioni risultassero fondate, si porrebbe inoltre l’esigenza di verificare, nell’interesse dell’Azienda e della Regione, la posizione degli atti adottati, sottoscritti o ai quali abbia concorso il medesimo direttore amministrativo nel periodo della sua permanenza in carica,

chiedono di interrogare la Presidente della Regione e Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se la Regione sia a conoscenza della deliberazione dell’ARNAS G. Brotzu n. 1025 del 3 settembre 2026 e dell’intero procedimento che ha condotto alla revoca parziale della deliberazione n. 280 del 3 marzo 2025 nei confronti della dirigente del servizio acquisti;
2) se la Regione abbia acquisito e verificato l’Allegato A – Relazione istruttoria riservata, PG/2026/0019941 del 3 settembre 2026, espressamente qualificato dalla stessa ARNAS come parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1025 del 2026 e contenente, secondo la deliberazione, la motivazione integrale del provvedimento;
3) se risulti alla Regione che la dirigente del servizio acquisti sia l’unica dirigente dell’ARNAS G. Brotzu nei cui confronti sia stata disposta la revoca della permanenza in servizio;
4) quali siano le ragioni specifiche, oggettive e documentate che abbiano determinato la revoca limitatamente alla posizione della dirigente del servizio acquisti e se tali ragioni siano state oggetto di una comparazione con le posizioni degli altri dirigenti attualmente in carica;
5) quali siano, nel dettaglio, i fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento dell’adozione della deliberazione n. 280 del 2025 che l’ARNAS ha posto a fondamento della revoca e se tali fatti siano effettivamente diversi e successivi rispetto alla procedura concorsuale per dirigenti amministrativi già avviata nel 2024;
6) se la Regione ritenga che la graduatoria richiamata dall’ARNAS, formatasi a seguito di una procedura concorsuale già pubblicamente avviata prima dell’adozione della deliberazione n. 280 del 2025, possa di per sé integrare un fatto sopravvenuto non prevedibile ai fini dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990;
7) se sia stata concretamente verificata, nell’ambito dell’istruttoria, l’effettiva sostituibilità delle funzioni dirigenziali esercitate dalla dirigente del servizio acquisti, con indicazione delle risorse individuate, dei tempi di sostituzione, delle modalità di trasferimento delle competenze e delle eventuali necessità di affiancamento e tutoraggio;
8) se il direttore amministrativo dell’ARNAS G. Brotzu dovesse essere chiamato a esprimere il proprio parere sulla deliberazione n. 1025 del 2026, considerato l’oggetto dell’atto e le competenze attribuite dalla normativa alla direzione amministrativa in materia di organizzazione e gestione amministrativa e del personale;
9) chi abbia esercitato, alla data del 3 settembre 2026, le funzioni di direttore amministrativo dell’ARNAS G. Brotzu, considerato che la stessa deliberazione dà atto delle sue dimissioni con deliberazione n. 972 del 7 agosto 2026;
10) se, in assenza del direttore amministrativo titolare, sia stato formalmente nominato un sostituto o un facente funzioni, con quali requisiti, con quale atto e con quali competenze, e se tale soggetto fosse legittimato a rendere il parere previsto dalla normativa;
11) se la Regione abbia verificato il possesso dei requisiti di legge da parte del direttore amministrativo al momento della sua nomina a direttore amministrativo dell’ARNAS G. Brotzu, con particola-re riferimento ai requisiti professionali previsti dalla normativa nazionale e regionale;
12) qualora siano emerse criticità relative al possesso dei requisiti del direttore amministrativo, quali provvedimenti siano stati adottati dall’ARNAS e dalla Regione per assicurare la legittimità della gestione aziendale;
13) quali verifiche siano state effettuate sugli atti adottati, sottoscritti o ai quali abbia concorso il direttore amministrativo durante il periodo nel quale ha esercitato le funzioni di direttore amministrativo, e se la Regione abbia valutato l’eventuale necessità di procedere a una ricognizione degli stessi;
14) se la Regione ritenga che l’assenza del parere del direttore amministrativo, ove obbligatorio per la materia trattata, possa incidere sulla validità della deliberazione n. 1025 del 2026, e quali conseguenze giuridiche l’Amministrazione regionale ritenga possano derivarne;
15) se la Regione ritenga opportuno verificare, alla luce del carattere apparentemente selettivo della revoca, che il procedimento nei confronti della dirigente del servizio acquisti sia stato condotto secondo criteri oggettivi, uniformi e non discriminatori;
16) infine, quali iniziative la Presidente della Regione-Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale intenda assumere per garantire che l’ARNAS G. Brotzu operi nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e corretta amministrazione.

Cagliari, 10 settembre 2026

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Massimo Loi