Dal 1° ottobre entreranno in vigore le disposizioni del nuovo accordo integrativo e modificativo sottoscritto da Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, relativo al CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi. L’accordo aggiorna un ampio insieme di istituti economici e normativi, valorizzando il principio di equivalenza contrattuale e rispettando il concetto di salario giusto.
Aspetti normativi del CCNL Turismo
L’art. 7 del CCNL Turismo relativo all’orario di lavoro viene integralmente riscritto, tenendo conto delle specificità del settore. La durata normale del lavoro effettivo è di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giornate e mezzo. Per gli stabilimenti balneari vige una disciplina dedicata: l’orario è su sei giorni, con 40 ore per il personale impiegatizio e 44 ore per il personale non impiegatizio.
Il tetto massimo di orario è soggetto alla disciplina legislativa vigente: nell’arco di sei mesi la media non può eccedere le 48 ore settimanali, elevabili fino a 12 mesi mediante contrattazione di secondo livello.
L’accordo prevede la possibilità di adottare un’articolazione multiperiodale dell’orario, con una durata massima settimanale di 48 ore per un massimo di 20 settimane nell’anno. Anche la flessibilità opera con gli stessi limiti, prevedendo il pagamento di una maggiorazione del 25% per le ore svolte in regime di flessibilità e non recuperate nei termini previsti dall’accordo.
Specifica regolamentazione anche per il lavoro a turni e per i riposi compensativi dei lavoratori stagionali.
L’art. 15 introduce un monte ore annuo di ROL pari a 72 ore, elevato a 76 ore per i lavoratori degli stabilimenti balneari, fruibili in blocchi di 4 o 8 ore. L’accordo prevede una maturazione progressiva in funzione dell’anzianità: nei primi due anni è riconosciuta la sola quota delle 32 ore annue per ex festività; da 2 a 4 anni di anzianità si aggiungono 36 ore (38 per gli stabilimenti balneari); solo dopo i 4 anni il lavoratore raggiunge il monte ore pieno.
Le ferie del CCNL Turismo sono fissate in 26 giorni annui per tutti i lavoratori, calcolando la settimana lavorativa su sei giornate indipendentemente dalla distribuzione effettiva dell’orario.
Previsti inoltre nuovi articoli interamente dedicati alla previsione di specifiche forme di permessi e congedi, con finalità sociale e di miglior conciliazione vita-lavoro.
Chiude il quadro delle principali novità normative la revisione del periodo di prova: da 10 giorni per il personale degli stabilimenti balneari a 180 giorni per i Quadri. Il lavoratore riassunto entro due anni nella stessa qualifica e presso la stessa azienda è dispensato dalla prova se la ha già superata in precedenza.
Aspetti economici
Le 4 tabelle retributive vengono integrate con nuove scadenze, al fine di ambire ad un incremento del potere d’acquisto dei lavoratori.
L’art. 31 viene rinominato «Scatti di anzianità» e introduce importi differenziati per livello, con un massimo di 6 scatti a cadenza quadriennale.
Viene inserita la nuova Indennità di vacanza contrattuale (nuovo art. 25 quater): in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza, ai lavoratori è corrisposta un’indennità provvisoria parametrata al tasso di inflazione dell’anno precedente, da riassorbire agli incrementi previsti dal successivo rinnovo.
Sul fronte della malattia, il periodo di comporto viene riscritto tenendo conto delle peculiarità del settore: il diritto alla conservazione del posto cessa al raggiungimento di 180 giorni per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
Aggiornato anche il relativo trattamento economico: l’accordo conferma l’integrazione datoriale per i primi tre giorni di carenza e il mantenimento della normale retribuzione nel caso di malattia superiore ai cinque giorni.