L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota operativa n. 2010 del 18 settembre 2026, ha chiarito che la somma dovuta dopo l’adempimento della prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro non può essere rateizzata.
Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni
L’articolo 21 del D.Lgs. 758/1994 stabilisce che, quando il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, quest’ultimo lo ammette al pagamento, in sede amministrativa ed entro trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione.
Secondo l’INL, il versamento della somma, insieme all’adempimento della prescrizione, rappresenta una condizione necessaria per l’estinzione della contravvenzione prevista dall’articolo 24 dello stesso decreto. Di conseguenza, non trova applicazione l’articolo 26 della legge n. 689/1981 e l’organo di vigilanza non può concedere la rateizzazione né la dilazione del pagamento.
La nota richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione III, n. 17202 del 6 aprile 2016, che ha escluso la possibilità di dilazionare il pagamento e ha sottolineato il carattere perentorio del termine di trenta giorni. L’INL ricorda inoltre che il pagamento tardivo non consente di estinguere il reato.
Diverso il caso dell’ammenda penale
L’Ispettorato distingue il pagamento previsto dall’articolo 21 dall’ammenda eventualmente irrogata dal giudice con sentenza o decreto penale di condanna. In quest’ultimo caso, la somma può essere rateizzata dal giudice secondo quanto previsto dall’articolo 133-ter del Codice penale.
La conclusione dell’INL è quindi netta: la somma prevista dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994 deve essere versata integralmente entro trenta giorni, senza possibilità di rateizzazione o dilazione da parte dell’organo di vigilanza.