CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 519/A
INTERROGAZIONE TRUZZU – CERA – PIGA – FLORIS – MASALA – MELONI Corrado – MULA – RUBIU – SORGIA – USAI, con richiesta di risposta scritta, in merito alla grave e inammissibile disapplicazione delle tutele, dei diritti e delle prerogative sindacali da parte della Direzione generale del personale della Regione.
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I sottoscritti,
PREMESSO che:
– le prerogative, le tutele e i diritti sindacali all’interno della pubblica amministrazione sono pilastri invalicabili garantiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nello specifico dal Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e dalle successive modifiche apportate dall’articolo 20 del CCNQ del 30 novembre 2023;
– l’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)), in combinato disposto con il regime di tutela del posto di lavoro di cui all’articolo 2103 del codice civile, integrato dall’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-che) per il pubblico impiego – è una norma cogente e imperativa – ex articolo 18 e 18 bis del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) della Regione, articolo 2 del CCRQ del 13 ottobre 2015 e CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modifiche apportate dal CCNQ del 30 novembre 2023 articolo 20 e non può essere derogata con la deliberazione della Giunta regionale (deliberazione 29 aprile 2026, n. 21/9 (Ricostituzione dotazione organica provvisoria delle Direzioni generali. Direttiva procedurale per la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la mobilità interna del personale non dirigente mediante trasferimento tra strutture organizzative, per l’utilizzo congiunto di personale tra strutture organizzative di cui all’art. 13 della legge regionale n. 31/1998, per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 28, comma 4-bis, della legge regionale n. 31/1998 e per la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per l’acquisizione di personale non dirigente proveniente da pubbliche amministrazioni mediante gli istituti della rias-segnazione ex art. 21, comma 3, della legge regionale n. 10/2021, dell’assegnazione temporanea ex art. 39, comma 3, della legge regionale n. 31/1998 e del comando ex art. 40 della legge regionale n. 31/1998)) o pretendere l’applicazione in combinato disposto della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016), che disciplina fattispecie giuridiche diverse rispetto a quelle previste dal quadro legislativo nazionale e regionale per l’applicazione dei diritti, delle tutele e delle prerogative sindacali;
– l’ordinamento del personale della Regione definisce regole chiare e vincolanti ex articolo 1372 del codice civile attraverso l’articolo 18 e l’articolo 18-bis del CCRL della Regione, nonché l’articolo 2 del CCRQ del 13 ottobre 2015, norme volte a garantire l’esercizio delle funzioni sindacali e la tutela dei dirigenti sindacali senza pregiudizi, condizionamenti o forme di precarizzazione negoziale;
– qualsiasi atto unilaterale dell’Amministrazione che scavalchi, ignori o reinterpreti arbitrariamente il confronto preventivo e gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali firmatarie rappresenta una palese condotta antisindacale e una grave lesione delle corrette relazioni sindacali;
EVIDENZIATO che:
– con la nota RAS protocollo n. 33819 del 24 settembre 2026, la Direzione generale del personale e riforma della Regione, nello specifico attraverso l’operato del Servizio concorsi e mobilità, ha attuato una gravissima e inammissibile disapplicazione delle tutele e delle prerogative sindacali ordinarie;
– nello specifico, la Direzione generale del personale ha respinto l’istanza di assegnazione definitiva, con correlata cessione e modifica del contratto di lavoro, presentata da un/una dirigente sindacale al termine del distacco presso una differente Direzione generale (la quale aveva già espresso formale parere favorevole come previsto dall’articolo 18-bis del CCRL della Regione);
– per giustificare tale rigetto, gli uffici regionali hanno richiamato la disciplina generale sulle mobilità temporanee di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/9 del 2026, pretendendo in tal modo di far prevalere un atto amministrativo di rango secondario (deliberazione della Giunta regionale) rispetto a un diritto soggettivo perfetto stabilito dalla contrattazione collettiva e da norme di legge imperative (legge n. 300 del 1970, articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e legge regionale n. 31 del 1998);
PRESO ATTO che:
– una nota congiunta delle segreterie regionali di CISL FP, UIL FPL, FESAL e CLARES denuncia la grave violazione delle prerogative sindacali;
– la stessa nota ribadisce che l’arbitraria interpretazione degli uffici regionali ignora deliberatamente persino il CCRL di interpretazione autentica sottoscritto dal Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sardegna (CORAN) e dalle organizzazioni sindacali (OO.SS) in data 25 maggio 2017, il quale esplicita in modo cristallino e inequivocabile che “Il dirigente sindacale […], al termine del distacco sindacale, ha diritto di essere assegnato, a domanda, ad una differente Direzione generale o partizione amministrativa rispetto a quella di appartenenza, previo parere favorevole della Direzione ricevente”;
– il principio cardine del diritto pubblico e del lavoro statuisce che i contratti collettivi si applicano e non si interpretano ad arbitrio delle singole Direzioni generali;
– il comportamento della Direzione generale del personale configura pertanto un’autentica anomalia giuridica che rischia di scardinare il sistema delle relazioni sindacali della Regione e si traduce in un attacco diretto alle prerogative di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative;
– le organizzazioni sindacali con nota unitaria (CISL FP, UIL FPL, FESAL e CLARES) hanno già preannunciato laddove non si proceda con il rispetto della normativa a tutela dei diritti sindacali, l’avvio di azioni giurisdizionali urgenti ex articolo 28 della legge n. 300 del 1970 per comportamento antisindacale, nonché formale esposto alla Corte dei conti e all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) per la valutazione dei connessi danni erariali, amministrativi e delle connesse responsabilità dirigenziali patrimoniali in solido,
chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:
1) se siano a conoscenza dei gravissimi fatti esposti e se non ritengano che l’operato degli uffici coinvolti costituisca una palese, inammissibile e lesiva violazione delle prerogative sindacali fissate dai CCNQ, dai CCRL e dagli accordi di interpretazione autentica del CORAN;
2) se non si ritenga doveroso disporre l’immediata revoca e l’annullamento della nota RAS protocollo n. 33819 del 24 settembre 2026 per ripristinare la corretta gerarchia delle fonti del diritto, ordinando l’applicazione integrale dell’articolo 18-bis del CCRL e l’articolo 2 del CCRQ 13 ottobre 2015 a tutela del dirigente sindacale interessato;
3) se sia intenzione della Giunta regionale verificare la legittimità dell’azione amministrativa posta in essere tramite l’acquisizione di un parere d’urgenza dell’Avvocatura regionale, al fine di bloccare atti manifestamente illegittimi prima che si traducano in pesanti condanne per attività antisindacale e conseguenti danni erariali a carico del bilancio regionale;
4) se si intenda convocare immediatamente un tavolo di confronto straordinario con le organizzazioni sindacali per sanare la gravissima frattura nelle relazioni sindacali e ricondurre la gestione del personale della Regione entro i binari della trasparenza, della legalità e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
Cagliari, 6 ottobre 2026