Locazioni brevi, Entrate mette mano sulla novità al 26% - redigo.info

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La prima od unica abitazione locata sconta, come sempre, la cedolare secca con aliquota al 21%. Fin qui nessuna nuova. E’ il secondo immobile affittato che beneficia di un’aliquota al 26%. Agenzia Entrate istruisce (circolare n. 10/E/2024) i propri uffici fiscali circa le novità introdotte sulle locazioni brevi dalla Legge di bilancio per il 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Il proprietario che mette in locazione diverse unità può comunque sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. Tale preferenza andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

Nuove regole anche per intermediari immobiliari e gestori di portali telematici di locazioni brevi

All’atto del pagamento – senza che rilevi il regime fiscale che il beneficiario ha scelto – gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici dovranno operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni. Il locatore dovrà conseguentemente determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

La circolare illustra dettagliatamente la disposizione con cui la Legge di Bilancio 2024 adegua la legislazione nazionale alla sentenza di dicembre 2022 sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti, emanata in sede unionale dalla Corte di giustizia Ue.

Linee guida per Ue ed extra

Tre le fattispecie considerate con riguardo ai residenti e ai non residenti:

– gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia, operano attraverso la stessa;

– i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia;

– i soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione.

Sitografia

www.agenziaentrate.it

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