Sottoscritto il rinnovo 2024-2027 per il CCNL Terziario Confesercenti - redigo.info

Compatibilidad
Ahorrar(0)
Compartir

Confesercenti, Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto il 22 marzo 2024 l’ipotesi di accordo per il CCNL Terziario Confesercenti. Il rinnovo per la parte economica decorre, preso atto del Protocollo di settore siglato a dicembre 2022, dal 01 aprile 2023; le modifiche della parte normativa saranno valide invece, salvo le date particolari specificate per i singoli istituti, dal 1 aprile 2024. L’accordo sarà efficace fino al 31 marzo 2027.

Le novità

Congedi per le donne vittime di violenza di genere

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio), ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Durante il congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. In caso di sussistenza delle condizioni di cui all’art. 24 comma 1 del d. Lgs. 80/2015, il periodo di congedo sarà prorogato di ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione corrente.

Tempo determinato

Ipotesi di stagionalità in località turistiche

Le Parti concordano che le località a prevalente vocazione turistica con le connesse attività e relativi periodi ove sia necessario stipulare contratti a tempo determinato, siano definite dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il CCNL.

Causali di assunzione legittima con contratto a tempo determinato

Le Parti hanno definito le causali che potranno essere apposte ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24.

La legittima applicazione del termine al contratto individuale di lavoro è possibile nei seguenti casi:

  • saldi: vendite di fine stagione sia invernali che estive secondo regolamentazione regionale;
  • fiere: periodi interessati da tali eventi, compresi i 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi, secondo il calendario fieristico nazionale e internazionale;
  • festività natalizie: periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • festività pasquali: periodo compreso tra i 15 giorni precedenti e i 15 successivi al giorno di Pasqua;
  • necessità di impiego nei processi organizzativi o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale;
  • specifici lavori di progettazione, realizzazione, assistenza, vendita di prodotti innovativi (anche digitali) nell’abito del terziario avanzato;
  • sviluppo di metodologie e nuove competenze in ambito digitale nel processo di digitalizzazione;
  • lavoratori assunti per aperture o ristrutturazione di unità produttive/ operative per un massimo di 24 mesi;
  • incremento temporaneo in caso di progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi, per una durata massima di 24 mesi

Part-time, indennità annuale sostitutiva

Dal 1 gennaio 2025, in alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% riferite all’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 155 € non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

Assistenza sanitaria integrativa

Fondo ASTER. A decorrere dal 1 aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico azienda sarà pari a 13 €.

Cassa sanitaria QUAS. A decorrere dal 01 gennaio 2025 il contributo obbligatorio annuo a carico del datore di lavoro sarà pari a € 370; con decorrenza 1 gennaio 2026, tale contributo sarà elevato a 390 €.

CCNL Terziario Confesercenti: parte economica

I nuovi minimi tabellari

Lo sviluppo dei minimi tabellari di seguito riportati comprende quanto riconosciuto a titolo di incremento della paga base- acconto assorbile dal 1 aprile 2023 (Protocollo straordinario di settore sottoscritto il 12 dicembre 2022).

LivelloMinimo dal 01 aprile 2024Minimo dal 01 marzo 2025Minimo dal 01 novembre 2025Minimo dal 01 novembre 2026Minimo dal 01 febbraio 2027
1Q2.070,27 €2.122,36 €2.183,13 €2.243,90 €2.313,34 €
11.864,89 €1.911,81 €1.966,55 €2.021,29 €2.083,84 €
21.613,12 €1.653,71 €1.701,06 €1.748,41 €1.802,52 €
31.378,77 €1.413,46 €1.453,93 €1.494,40 €1.540,65 €
41.192,46 €1.222,46 €1.257,46 €1.292,46 €1.332,46 €
51.077,31 €1.104,41 €1.136,03 €1.167,65 €1.203,79 €
6967,23 €991,56 €1.019,95 €1.048,34 €1.080,79 €
7828,06 €848,89 €873,20 €897,51 €925,29 €
Operatori di vendita 11.125,65 €1.153,97 €1.187,01 €1.220,05 €1.257,81 €
Operatori di vendita 2943,42 €967,20 €994,94 €1.022,68 €1.054,38 €

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024 sarà riconosciuto un importo forfettario una tantum, pari a 350 € lordi (in riferimento al livello 4). L’importo dovrà essere proporzionato in relazione all’effettivo servizio prestato tra il 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

L’una tantum dovrà essere erogata in 2 rate di pari importo:

  • con la retribuzione di luglio 2024;
  • con la retribuzione di luglio 2025.
LivelloUna tantum luglio 2024Una tantum luglio 2025
1Q303,81 €303,81 €
1273,67 €273,67 €
2236,73 €236,73 €
3202,34 €202,34 €
4175,00 €175,00 €
5158,11 €158,11 €
6141,95 €141,95 €
7121,53 €121,53 €
Operatori di vendita 1165,20 €165,20 €
Operatori di vendita 2138,69 €138,69 €

CCNL Terziario Confesercenti_ rinnovo 2024-2027

Sitografia

www.cgilbelluno.it

Detalles de contacto
redazione