INPS su datori costituiti in forma di società cooperativa - redigo.info

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L’INPS torna sul tema della Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, sugli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa di cui al DPR n. 602/1970).

Come precedentemente indicato dall’Istituto, infatti, anche i datori di lavoro in tal modo costituiti, che abbiano occupato in media più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono destinatari della disciplina in materia di CIGS e sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

Con il messaggio 19 marzo 2024, n. 1167, l’Istituto comunica ora che da gennaio 2024 la procedura di calcolo è stata aggiornata al fine di recepire il carico contributivo CIGS per lavoratori soci e non soci.

Il messaggio chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo (FIS e CIGS) delle cooperative, al momento contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, fornendo le istruzioni per la regolarizzazione del periodo da gennaio a marzo 2024, e illustra i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle stesse a decorrere da aprile 2024.

Dunque, anche i datori costituiti in forma di società cooperative che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, ricadono nella disciplina in materia di CIGS, essendo tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti.

Le cooperative devono corrispondere contributi di finanziamento, dal periodo di competenza gennaio 2024:

– del FIS (0,5% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti, nei due casi ripartito tra datore e lavoratore);
– della CIGS (contributo ordinario pari allo 0,90%).

La procedura di calcolo verrà adeguata per consentire il corretto carico contributivo, a decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024”.

Nel documento di prassi Inps, circa la regolarizzazione del periodo gennaio-marzo 2024 viene specificato che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” dei mesi interessati può essere effettuata solo nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2024.

Sitografia

www.inps.it

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