Le disposizioni attuative del nuovo Pnrr che il dl n. 19 contiene rendono operativo un credito d’imposta che ha un ruolo chiave nella gestione presente e futura degli investimenti imprenditoriali effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. La misura è destinata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese ed è disciplinata dall’articolo 38 del decreto legge.
A chi va il vantaggio?
Del contributo beneficiano tutte le imprese le cui strutture produttive sono ubicate in Italia e le stabili organizzazioni con sede nel nostro Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Le innovazioni realizzate devono comportare una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi (allegato A e allegato B alla legge n. 232/2016).
Il decreto specifica nel dettaglio le caratteristiche degli ulteriori beni che consentono di accedere al vantaggio, come pure che questo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.
Rientrano nel credito d’imposta, tra l’altro, seppur entro determinati limiti, le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La condizione è che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all’impresa, individuati con decreto del ministro Urso (MIMIT).
Chi ne viene escluso?
La norma elenca con precisione i casi di esclusione. Tra questi, lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell’azienda.
Il credito in sintesi
Il beneficio corrisponde al:
- 35% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno, per ciascuna impresa beneficiaria.
Il tax credit aumenta fino al 40% e 45% se la riduzione dei consumi energetici é superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente; per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Come accedere al sostegno?
Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (c. 11, art. 38), con una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia.
L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi, in cinque quote annuali di pari importo.
Si è in attesa del decreto attuativo della Transizione 5.0 che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
Sitografia