Ne avevamo dato notizia qualche settimana fa. Il Garante della privacy ha approvato il Codice di condotta indirizzato alle Agenzia per il Lavoro. La Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2024 ospita il provvedimento che ne disciplina funzionamento e definizioni.
Si tratta di buone prassi per il corretto trattamento dei dati nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale.
Possono aderire al CDC anche le APL non associate al soggetto promotore, Assolavoro, purché queste abbiano sede legale in Italia e siano iscritte all’Albo informatico nazionale delle agenzie per il lavoro a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte di ANPAL o altra autorità prevista.
L’adesione al CDC è libera e facoltativa e non solleva l’aderente dall’adempimento degli obblighi previsti dal regolamento, dal codice privacy, dai provvedimenti applicabili emessi dal Garante e dall’osservanza delle linee guida o di indirizzo emessi dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali.
Provvedimento e linee guida
Il provvedimento, nell’ambito del trattamento dei dati personali dei candidati a posizioni lavorative, definisce:
- le informazioni da fornire all’interessato che variano in relazione alle modalità di raccolta dei dati personali: raccolta direttamente presso l’interessato o presso terzi (titolari e fonti pubblicamente accessibili);
- un modello di informativa (di base e non vincolante) che rispetta i requisiti del regolamento e deriva dal censimento dei trattamenti effettuato nel registro.
Ricerca dei dati tramite social network
Sempre in riferimento al reperimento di dati e informazioni utili ad una più profonda conoscenza del candidato, le APL possono avvalersi anche di ‘informazioni pubbliche‘, ovvero quelle disponibili e reperibili tramite i social network, di natura professionale. Qualora l’interessato venga contattato direttamente dall’APL nello svolgimento di attività di ricerca e selezione del personale mediante un social network di natura professionale, le APL forniscono una informativa anche ai sensi dell’art. 14 RGPD.
Inoltre, Il fatto che il profilo social di un candidato sia disponibile al pubblico non può essere considerato di regola quale “presupposto di liceità del trattamento dei dati personali contenuti nello stesso“. Prima di esaminare il profilo, difatti, le APL sono tenute a verificare che la piattaforma social utilizzata abbia esclusivamente natura professionale.
In merito al trattamento in questione, le Agenzie per il lavoro adotteranno misure preventive, come procedure interne di controllo sulla corretta acquisizione dei dati delle candidature mediante l’utilizzo dei social.
Comunicazione dati personali
La comunicazione dei dati contenuti nei cv tra APL e clienti è ammessa per finalità strettamente connesse alla selezione ed instaurazione dell’eventuale contratto di lavoro. Le APL possono raccogliere informazioni, come le referenze professionali, presso precedenti datori di lavoro del candidato e comunicarle ai clienti con modalità riservate, e previa autorizzazione esplicita del candidato.
Conservazione dati
I dati dei candidati devono essere conservati per un periodo di massimo quarantotto mesi dall’ultima attività svolta per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati, nonché per usufruire dei servizi gratuiti offerti dalle APL.
A garanzia del corretto trattamento dei dati, le Agenzie adottano procedure per l’aggiornamento periodico del database alla scadenza del termine di conservazione previsto.
Allegato 1 – Registro trattamenti tipici
Allegato 2 – Modello di informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
Sitografia
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