Ruffini si muove in direzione operativa sul tema che va dritto alla pancia dei datori e dei lavoratori: il welfare aziendale. Pare a tratti uno spauracchio, da noi.
E’ del 7 marzo 2024 una fitta circolare del direttore delle Entrate che istruisce gli uffici amministrativi intorno alle novità fiscali del Bilancio 2024, che tra le pagine interpreta pure gli aggiustamenti intervenuti con il “decreto Anticipi”, rispetto alla determinazione del fringe benefit in caso di prestiti ai dipendenti.
Centrato sul benessere in azienda, il documento di prassi vive anche di specifiche su: trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo, per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistico-ricettive e termali; riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.
Su quale fronte operativo ci si muove?
E’ la n. 5 ed è la circolare con cui l’Amministrazione finanziaria di Ernesto Maria Ruffini definisce, primariamente, le correzioni del citato “decreto Anticipi“.
Il welfare aziendale
In tema di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, la circolare 5 precisa che nel periodo d’imposta 2024 non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa. Quel limite si alza a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto (indicando il codice fiscale dei figli).
Circa le spese per l’affitto (canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno) o per gli interessi sul mutuo, esse devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari (articolo 12 del Tuir), nei quali dimorino abitualmente, a condizione che le sostengano effettivamente; sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente.
Una specifica del documento riguarda la determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti ai lavoratori dipendenti (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi), rispetto alla quale la circolare chiarisce che, ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale (50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti), per i prestiti a tasso variabile, il Tur è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, il Tur è quello vigente alla data di concessione del prestito.
In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (ivi compresa la rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
Attenzione: le nuove disposizioni si applicano con efficacia retroattiva (dal periodo d’imposta 2023). Questo comporta che, relativamente agli importi degli interessi assoggettati a imposizione precedentemente all’entrata in vigore della norma il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.
Se – casistica prevista dalla circolare 5/2024 – il rapporto di lavoro cessa nel 2023, viene effettuato un nuovo conguaglio e il datore ha l’obbligo di rilasciare al lavoratore cessato una nuova certificazione unica con i dati risultanti dal conguaglio di fine anno (da trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro i termini normativamente previsti).
Passando all’ultima misura sul welfare analizzata nella circolare, che si riferisce alla detassazione dei premi di risultato (articolo 1, comma 1, Bilancio 2024), Agenzia Entrate chiarisce che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa.
Lavoro notturno e festivo
Le prestazioni di lavoro notturno e festivo rese dal dipendente degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture turistiche, ricettive e termali (articolo 1, commi da 21 a 25, Bilancio 2024), nel periodo 1° gennaio/30 giugno 2024, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che, nel periodo d’imposta 2023, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro. Nel calcolo del limite reddituale vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande.
Come indicato dalla circolare, per procedere al recupero delle somme erogate, i sostituti d’imposta possono utilizzare l’istituto della compensazione che, se è orizzontale, deve avvenire impiegando i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate (codice tributo “1702”).
E sul welfare ci si muove anche in via sperimentale
Restano le misure in materia di riscatto (fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, antecedenti alla vigenza della Legge di bilancio 2024) dei periodi non coperti da retribuzione (articolo 1, commi da 126 a 130, Bilancio 2024): in via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2024, compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.
La circolare precisa, per ultimo, che i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al datore di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, egli provvede alla copertura dell’onere utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore e il medesimo importo è portato in deduzione dal proprio reddito di impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo; i contributi versati per conto del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Sitografia