Il rinnovo è stato siglato il 1° marzo da Ancit, Anicav, Asslzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil: il nuovo contratto del CCNL dell’Industria Alimentare decorre dal 01 dicembre 2023 e avrà scadenza il 30 novembre 2027.
Il testo appena siglato riporta importanti novità economiche e normative, soprattutto in materia di salario, welfare e contrasto alla precarietà.
Nel dettaglio
Tempo determinato
Ai sensi del D.Lgs.81/2015, il contratto di lavoro a tempo determinato (non in somministrazione) potrà avere una durata superiore a 12 mesi (ma comunque senza eccedere i 24 mesi) fino al completamento di progetti , opere o servizi non rientranti nella normale attività o legati alla modifica/modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi. Il limite percentuale di utilizzo è stabilito nella misura del 25% da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 1° gennaio dell’anno di assunzione; nel caso di inizio di attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Riduzione oraria lavoro
Il rinnovo del CCNL dell’Industria Alimentare prevede importanti i risultati anche sulla riduzione dell’orario di lavoro, che si realizzano attraverso il riconoscimento di ulteriori ore.
Data di variazione | Ore rol | Note |
01/01/2027 | 80 ore | giornalieri; l’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali. |
01/01/2026 | 96 ore | turnisti 3×6 |
01/01/2027 | 100 ore | turnisti 3×6 |
01/01/2026 | 100 ore | turnisti 3×7 |
01/01/2027 | 104 ore | turnisti 3×7 |
La maturazione dei riposi individuali avverrà secondo il seguente criterio di calcolo; la riduzione di oraria maturata non potrà comunque eccedere il totale dei riposi annui sopra specificati.
Tipologia lavoratori | Decorrenza | Criterio |
turnisti 3*6 | dal 1 gennaio 2026 | 15 minuti per ogni notte in turno di effettiva prestazione |
turnisti 3*6 | dal 1 gennaio 2027 | 18 minuti per ogni notte in turno di effettiva prestazione |
turnisti 3*7 | dal 1 gennaio 2026 | 18 minuti per ogni notte in turno di effettiva prestazione |
turnisti 3*7 | dal 1 gennaio 2027 | 21 minuti per ogni notte in turno di effettiva prestazione |
Impiegati. Ad eccezione del personale le cui mansioni sono legate all’utilizzazione degli impianti, le ore di riduzione maturate a partire dal 01/01/2024 dovranno essere fruite entro l’anno; nelle ipotesi di permessi non goduti entro tale periodo i medesimi potranno essere goduti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Ad eccezione dell’uso collettivo o di diverse pattuizioni in essere, i permessi residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31/12 dell’anno di maturazione.
Maggiorazione per i settori della macellazione e lavorazione delle specie avicole e delle carni
Ai lavoratori del settore, tenuto conto della specificità dell’attività svolta dalle aziende, dei vincoli veterinari ed igienico sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non completate a causa di eventi non previsti e/o straordinari, è riconosciuta una maggiorazione del 50% per le ore di lavoro legate alla necessità di portare a termine in giornata la macellazione e il sezionamento dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Conservazione del posto. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
- anzianità fino a 5 anni compiuti: 186 giorni di calendario;
- anzianità oltre 5 anni: 365 giorni di calendario.
Trattamento economico. Il trattamento economico viene stabilito come segue:
- anzianità fino a 5 anni compiuti: corresponsione dell’intera retribuzione per 186 giorni di calendario;
- anzianità oltre 5 anni: corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 186 giorni di calendario; corresponsione della metà della stessa per i successivi 179 giorni di calendario.
CCNL dell’Industria Alimentare – parte economica
Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR)
Gli aumenti dell’IAR saranno corrisposti a tutti i lavoratori in due tranche:
- da dicembre 2023
- da settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su 13^ e 14^ mensilità e TFR; resterà a questo ttitolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
Livello | Importo dal 01/12/2023 | Importo dal 01/09/2027 |
1S | 151,11 € | 169,57 € |
1 | 131,39 € | 147,45 € |
2 | 108,40 € | 121,65 € |
3A | 95,26 € | 106,90 € |
3 | 85,41 € | 95,85 € |
4 | 78,84 € | 88,47 € |
5 | 72,27 € | 81,10 € |
6 | 65,70 € | 73,73 € |
Minimo tabellare
Il nuovo accordo prevede un aumento, dilazionato nei 4 anni di vigenza dello stesso, della parte economica pari a 280 € complessivi (parametro 137). Gli importi dei minimi saranno i seguenti:
Livello | Minimo da 01/12/2023 | Minimo da 01/09/2024 | Minimo da 01/01/2025 | Minimo da 01/01/2026 | Minimo da 01/01/2027 |
1SQ | 2.510,63 € | 2.569,39 € | 2.670,12 € | 2.770,85 € | 2.836,32 € |
1S | 2.510,63 € | 2.569,39 € | 2.670,12 € | 2.770,85 € | 2.836,32 € |
1 | 2.183,13 € | 2.234,22 € | 2.321,81 € | 2.409,40 € | 2.466,34 € |
2 | 1.801,12 € | 1.843,27 € | 1.915,53 € | 1.987,80 € | 2.034,77 € |
3A | 1.582,79 € | 1.619,83 € | 1.683,34 € | 1.746,84 € | 1.788,12 € |
3 | 1.419,08 € | 1.452,29 € | 1.509,22 € | 1.566,16 € | 1.603,17 € |
4 | 1.309,89 € | 1.340,55 € | 1.393,10 € | 1.445,65 € | 1.479,82 € |
5 | 1.200,76 € | 1.228,86 € | 1.277,04 € | 1.325,21 € | 1.356,52 € |
6 | 1.091,60 € | 1.117,15 € | 1.160,94 € | 1.204,74 € | 1.233,20 € |
Viaggiatori o piazzisti I cat. | 1.801,12 € | 1.843,27 € | 1.915,53 € | 1.987,80 € | 2.034,77 € |
Viaggiatori o piazzisti II cat. | 1.419,08 € | 1.452,29 € | 1.509,22 € | 1.566,16 € | 1.603,17 € |
Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello
L’indennità è erogata per 12 mensilità dalle aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi. Tali importi sono esclusi dal computo del TFR.
Livello | Importo dal 01/01/2027 |
1S | 75,55 |
1 | 65,69 |
2 | 54,2 |
3A | 47,63 |
3 | 42,7 |
4 | 39,42 |
5 | 36,13 |
6 | 32,85 |
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il nuovo CCNL dell’Industria Alimentare prevede un aggiornamento dei termini di preavviso.
Impiegati con anzianità di servizio < 3 anni
Livello | Preavviso |
livello 1- 1s | 90 giorni di calendario |
livello 2 | 40 giorni di calendario |
livello 3- 3A | 30 giorni di calendario |
altri livelli | 20 giorni di calendario |
Impiegati con anzianità di servizio > 3 anni e fino a 7
Livello | Preavviso |
livello 1- 1s | 120 giorni di calendario |
livello 2 | 60 giorni di calendario |
livello 3- 3A | 45 giorni di calendario |
altri livelli | 40 giorni di calendario |
Impiegati con anzianità di servizio > 7 anni
Livello | Preavviso |
livello 1- 1s | 150 giorni di calendario |
livello 2 | 90 giorni di calendario |
livello 3- 3A | 60 giorni di calendario |
altri livelli | 50 giorni di calendario |
Intermedi con anzianità di servizio < 4 anni
Livello | Preavviso |
livello 2 | 30 giorni di calendario |
livello 3a | 15 giorni di calendario |
Intermedi con anzianità di servizio > 4 anni e fino a 7
Livello | Preavviso |
livello 2 | 55 giorni di calendario |
livello 3a | 30 giorni di calendario |
Intermedi con anzianità di servizio > 7 anni
Livello | Preavviso |
livello 2 | 70 giorni di calendario |
livello 3a | 45 giorni di calendario |
Operai con anzianità di servizio < 4 anni
Operai con anzianità di servizio oltre 4 anni
Preavviso di licenziamento e dimissioni – Industria della birra e del malto
Impiegati con anzianità di servizio < 3 anni
Livello | Preavviso |
livello 1- 1s | 90 giorni di calendario |
livello 2 | 55 giorni di calendario |
livello 3- 3A | 40 giorni di calendario |
altri livelli | 30 giorni di calendario |
Impiegati con anzianità di servizio > 3 anni e fino a 7
Livello | Preavviso |
livello 1- 1s | 120 giorni di calendario |
livello 2 | 75 giorni di calendario |
livello 3- 3A | 50 giorni di calendario |
altri livelli | 45 giorni di calendario |
Impiegati con anzianità di servizio > 7 anni
Livello | Preavviso |
livello 1- 1s | 150 giorni di calendario |
livello 2 | 105 giorni di calendario |
livello 3- 3A | 75 giorni di calendario |
altri livelli | 60 giorni di calendario |
Intermedi con anzianità di servizio < 3 anni
Livello | Preavviso |
livello 2 | 40 giorni di calendario |
livello 3a | 15 giorni di calendario |
Intermedi con anzianità di servizio > 3 anni e fino a 6
Livello | Preavviso |
livello 2 | 55 giorni di calendario |
livello 3a | 30 giorni di calendario |
Intermedi con anzianità di servizio > 6 anni
Livello | Preavviso |
livello 2 | 70 giorni di calendario |
livello 3a | 45 giorni di calendario |
Operai con anzianità di servizio < 4 anni
Operai con anzianità di servizio oltre 4 anni
Previdenza complementare volontaria
Il rinnovo del CCNL dell’Industria Alimentare ha definito la nuova contribuzione a carico azienda, valida a decorrere dal 01/01/2025 per il Fondo Alifond, ovvero:
- 1,5% da applicare alla retribuzione assunta per la determinazione del TFR
Assistenza sanitaria integrativa – Cassa maternità e paternità
Sono iscritti al Fondo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto pari o superiore a nove mesi nell’arco dell’anno solare. A partire dall’ 01/01/2025, l’importo a carico dell’azienda sarà pari a € 16 al mese per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. Dal 01/06/2029 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 € mensili, per 12 mensilità, a carico del lavoratore dietro espressa volontà dello stesso.
Al fine di assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, verrà versata all’Ente Bilaterale di Settore (EBS), a partire dall’ 01/01/2025, una specifica contribuzione mensile, riferita a 12 mensilità, pari a 4,50 € con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.
CCNL dell’Industria Alimentare
Sitografia