Un dm (24.6.2024) del ministro Giorgetti approva i coefficienti di maggiorazione determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta in allegato 4, da utilizzare per determinare:
– l’imposta sul valore aggiunto (Iva) e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
– l’imposta sul reddito delle società e
– l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) dovute,
in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni di magazzino.
Applicazione dei coefficienti di maggiorazione
Ai fini dell’applicazione dei coefficienti, i soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:
a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e:
– hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione all’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1 del decreto qui commentato;
– hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
b) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e:
– hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3.
Sitografia