Agevolazione "Prima casa" in contratto a favore di terzi - redigo.info

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Pubblicata nella mattinata di oggi, 4 luglio 2024, la Risposta n. 145 dell’Agenzia delle Entrate relativa ad un contratto a favore di terzo e possibile agevolazione “Prima casa”. Nella fattispecie, gli istanti stipulano un contratto a favore di terzo, rappresentato dal figlio minore della stipulante e del promittente.

La stipulante, in qualità di genitore e legale rappresentante del minore, acquista dal promittente (e suo coniuge) la quota indivisa ad un mezzo della piena proprietà di un appartamento da destinare a suo figlio. Il terzo richiede sull’appartamento in questione l’agevolazione “Prima casa”, tramite i genitori nonché rappresentanti legali. Successivamente la stipulante revoca la stipula a favore del terzo, rimanendo a tutti gli effetti unica titolare del diritto oggetto in cessione.

Nella soluzione interpretativa del contribuente si legge: “a parere degli istanti a seguito della revoca in esame, la stipulante dovrà versare la maggior imposta di registro ma la perdita dei medesimi diritti da parte del terzo non determina la decadenza dell’agevolazione “prima casa”.

La risposta dell’AE: requisiti agevolazione e il “volerne profittare”

Con riferimento alla situazione presentata all’attenzione dell’Istituto, l’Agenzia delle Entrate definisce il quesito partendo dall’articolo 1411 del Codice Civile secondo cui “è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse” e aggiunge “qualora il terzo abbia espresso la volontà di volerne profittare”.

Nella circostanza definita in relazione all’agevolazione “Prima casa”, quest’ultima decade per la mancanza del requisito dell’Art. 1411 menzionato, non avendo mai dichiarato il terzo di “volerne profittare” dalla stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo l’acquisto, pertanto, su di lui non sussistevano i requisiti per richiedere l’agevolazione “Prima casa”.

Sitografia

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