Società. Operazioni straordinarie, specifiche su variazione Iva - redigo.info

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Qual è il momento genetico del diritto alla variazione IVA, per ciò che attiene al fallimento? Tale momento coincide con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato ovvero, in assenza di esso, con la scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Inoltre, con riferimento alla procedura di variazione che il contribuente ha diritto ad attivare per portare in detrazione l’imposta corrispondente, registrandola, una volta emessa tempestivamente la nota di variazione entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione [ex art. 19, decreto IVA – n.d.r.]­, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.

Come opera la variazione Iva?

In definitiva, ai fini della detrazione rileva anche il momento di emissione della nota di variazione, presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto. Ora, in presenza di operazioni societarie straordinarie, la società che subentra nelle posizioni soggettive della cedente/commissionaria acquisisce la facoltà di emettere la nota di variazione con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa/incorporata.

In merito al rimedio da esperire in caso di superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’esercizio del diritto alla detrazione, il decorso del termine annuale «non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa contenente la riduzione non operata dell’imposta o un’istanza di rimborso. Trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, detto recupero (disciplinato dall’art. 30 ter del decreto IVA), trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie trattato in risposta n. 153/2024, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione).

Deve, perciò, ritenersi che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per ”colpevole” inerzia del soggetto passivo.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

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