Nella risposta n. 152 del 15 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in materia di regime speciale per i lavoratori impatriati, considerando il caso di rientro in Italia dall’estero per svolgere un tirocinio per il quale si prevede un’indennità di partecipazione.
L’istante dichiara:
- di essere cittadino italiano;
- di essere stato residente in Germania, dove ha lavorato tra maggio 2020 e agosto 2023;
- di essere iscritto ad un Master in Italia da settembre 2023, che prevede lo svolgimento di un tirocinio presso un’azienda italiana e che riceverà dall’azienda stessa un’indennità di partecipazione pari a 2500 euro (mensile lordo).
Il quesito è il seguente: può egli chiedere l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati?
Il regime speciale nella normativa
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 prevede l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati nel rispetto di tali misure:
- il lavoratore ha trasferito la residenza nel territorio italiano;
- il lavoratore svolge un’attività lavorativa nel territorio italiano;
- il lavoratore che rientra il Italia, deve aver avuto la residenza fuori dal territorio italiano almeno per i due periodi d’imposta antecedenti al rientro.
La risposta dell’Agenzia viene poi motivata anche dalla circolare n. 17/E del 2017 per cui possono accedere al beneficio del regime speciale per lavoratori impatriati coloro che, pur spostando la residenza prima dell’inizio dell’attività lavorativa, possono dimostrare che i due eventi (spostamento residenza e inizio lavoro) siano collegati tra di loro.
In generale, le misure agevolative sono da ritenersi negate in quanto non rientrano in “attività lavorative” le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale, come tirocini e stage. Più nello specifico, risulta negata l’applicazione del regime speciale dato che i due eventi definiti dalla circolare del 2017, rientro e inizio lavoro, non sono tra di loro collegati: l’Istante è rientrato per seguire un Master universitario e solo successivamente è iniziato il periodo formativo tramite tirocinio.
Dunque, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è da ritenersi negativa.
Sitografia
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