A partire dal dubbio di Valerio, esploriamo i diritti e le limitazioni di chi riceve un immobile in donazione o testamento, per cercare di capire quando e come è possibile vendere o donare il bene in questione
Buongiorno,
vorrei sapere se, avendo ricevuto un bene immobile per donazione o per testamento, sono poi libero di venderlo o donarlo a mia volta o se ho dei vincoli.
Grazie,
Valerio.
Gentile Valerio,
abbiamo trattato la questione della donazione o testamento quale modo più vantaggioso di trasferire un bene per il beneficiario (qui).
Un altro punto di vista
Apprezziamo la sua domanda perché ci permette di considerare l’argomento anche da un altro punto di vista.
Nel momento in cui una persona o un ETS riceve un bene e ne diventa pieno proprietario esso acquisisce tutti i diritti (e gli oneri), tra cui quello di venderlo.
Facciamo una breve precisazione che non altera il pieno diritto alla vendita del bene, ma lo potrebbe limitare.
Nel caso in cui non fosse stata rispettata la quota legittima per il testamento o nel caso in cui, in sede di successione, la donazione in vita venisse calcolata (come succede spesso) per la definizione della massa ereditaria (su questo aspetto invitiamo a leggere alcune news precedenti, qui) e risultassero lese le quote di legittima, gli eredi potrebbero impugnare gli atti di trasferimento fino ad annullarli.
Considerando questa eventualità, procediamo nel ricordare che la vendita o la donazione per un privato di un bene immobile ricevuto per testamento o donazione è possibile e le modalità sono quelle ordinarie da effettuarsi con un notaio.
Per un ETS il discorso si complica poiché in caso di donazione essa è quasi sempre modale (si definisce “modo” la condizione o il vincolo che accompagna il trasferimento del bene consistente con l’imposizione di un obbligo specifico legato all’utilizzo o alla destinazione del bene) e l’Ente potrebbe essere vincolato all’utilizzo del bene come indicato nella donazione e quindi non poterla vendere.
Medesimo limite potrebbe essere indicato nella clausola testamentaria di trasferimento del bene.
L’ETS è sempre vincolato alla volontà dell’erogatore del beneficio e al proprio statuto.
Tuttavia, laddove non ci fossero vincoli donazionali o testamentari, l’ETS potrebbe vendere il bene ricevuto purché l’introito conseguente venisse utilizzato per fini statutari.
In tal caso non solo l’ETS rispetterebbe il proprio statuto, ma realizzerebbe anche la volontà del donante/testatore che non potrebbe che essere quella confacente ai fini statutari, in altro caso non si spiegherebbe il motivo per cui avrebbe scelto quel determinato ETS come beneficiario del proprio bene.
Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria
Per informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.