Agci Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno siglato l’intesa che riguarda il CCNL Cooperative e Consorzi agricoli nel quadriennio 2024-2027.
La sottoscrizione dell’accordo giunge dopo una trattativa lunga e complessa, il proclamato stato di agitazione e un giorno di sciopero da parte degli operai.
Le novità normative ed economiche introdotte
Fondo sanitario operai
Aggiornate le quote di contribuzione previste per il Fondo Filcoop Sanitario, cui sono iscritti tutti gli operai a tempo indeterminato, dal 1 gennaio 2025:
- sarà aumentata la quota a carico azienda per un totale annuo complessivo di 100 €, di cui 74 € a carico del datore di lavoro e 26 € a carico dei dipendenti
Sempre con decorrenza gennaio 2025, saranno iscritti al Fondo gli operai a tempo determinato che nel triennio precedente abbiano effettuato almeno 360 giornate di lavoro effettivo; in tal caso la contribuzione è così stabilita:
- contribuzione annua complessiva pari a 70 €, di cui 52 € a carico azienda e 18 € a carico dipendente.
Indennità di cassa ed indennità di turno
Indennità di cassa. Al lavoratore con mansione di cassiere è riconosciuta, a decorrere dal 1 agosto 2024, un’indennità mensile pari a 35 €.
Indennità (sperimentale) di turno, operai agricoli. Agli operai agricoli impiegati in turni 2*6, 2*7, 3*6, 3*7 per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno civile spetta, in via sperimentale dal 1 aprile 2024 e per tutta la vigenza del CCNL Cooperative e Consorzi agricoli, un’indennità pari a 1 € per ogni turno effettuato. La stessa dovrà essere corrisposta con le competenze del mese di gennaio, in un’unica soluzione, e non inciderà sugli istituti contrattuali e di legge.
Congedi e permessi
Da agosto 2024 sono messe a disposizione dei lavoratori 8 ore annue di permesso retribuito (frazionabili) necessarie al processo di inserimento all’asilo nido di figli con età inferiore a 3 anni.
Assistenza a parenti ed affini. Dal 1 gennaio 2025 al lavoratore saranno concesse 8 ore annue di permesso retribuito (frazionabili) per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado, nelle ipotesi di ricovero, dimissioni e day hospital da strutture socio sanitarie.
Straordinari e maggiorazioni
A decorrere dal 1 agosto 2024 agli operai agricoli sarà riconosciuta una maggiorazione per lavoro festivo pari al 40%. Pertanto, sono state unificate le percentuali di maggiorazione che riguardano il lavoro straordinario, festivo e notturno degli operai agricoli e degli operai florovivaisti.
Operai agricoli ed operai florovivaisti
Lavoro straordinario | 25% |
Lavoro notturno | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 50% |
Lavoro festivo notturno | 65% |
Lavoro supplementare | 10% |
Lavoro festivo | 40% |
Lavoro notturno e/o festivo in turni – operai agricoli | 10% |
Lavoro notturno in turni – operai florovivaisti | 15% |
Malattia ed infortunio
In caso di grave e documentata malattia oncologica il periodo massimo di conservazione del posto è elevato a 12 mesi nell’arco di 18 mesi.
Tempo determinato
Le Parti hanno stabilito che il contratto a termine può essere stipulato, rinnovato o prorogato nei casi previsti dalla legge e in presenza delle seguenti causali:
- esecuzione di progetti, opere o attività non ordinarie svolte in azienda (anche in ambito digitale)
- realizzazione di attività e progetti finalizzati alla modernizzazione e alla modifica degli impianti produttivi e per l’attivazione ovvero realizzazione di nuovi processi produttivi o prodotti innovativi
- avvio di unità produttive o di attività agricole, principali o connesse
CCNL Cooperative e consorzi agricoli, le nuove tabelle retributive
Gli aggiornamenti del minimo retributivo nazionale conglobato stabiliti dall’accordo di rinnovo seguono le seguenti decorrenze:
- aprile 2024
- maggio 2025
- luglio 2026
- febbraio 2027
Livelli | MRNC dal 01/04/2024 | MRNC dal 01/05/2025 | MRNC dal 01/05/2026 | MRNC dal 01/02/2027 |
1Q | 2.200,92 € | 2.235,08 € | 2.269,24 € | 2.303,40 € |
1 | 2.200,92 € | 2.235,08 € | 2.269,24 € | 2.303,40 € |
2Q | 1.978,64 € | 2.009,35 € | 2.040,06 € | 2.070,77 € |
2 | 1.978,64 € | 2.009,35 € | 2.040,06 € | 2.070,77 € |
3 | 1.821,25 € | 1.849,52 € | 1.877,79 € | 1.906,06 € |
4 | 1.693,44 € | 1.719,73 € | 1.746,02 € | 1.772,31 € |
5 | 1.610,38 € | 1.635,38 € | 1.660,38 € | 1.685,38 € |
6 | 1.563,74 € | 1.588,01 € | 1.612,28 € | 1.636,55 € |
7 | 1.450,84 € | 1.473,36 € | 1.495,88 € | 1.518,40 € |
Area NP | 1.223,82 € | 1.242,82 € | 1.261,82 € | 1.280,82 € |
Gli arretrati relativi agli aumenti retributivi decorrenti da aprile 2024 saranno corrisposti con la prima retribuzione utile dal mese successivo alla data di sottoscrizione del rinnovo (19 luglio 2024).
Livelli | aumento mensile dovuto da aprile 2024 |
1Q | 129,84 € |
1 | 129,84 € |
2Q | 116,73 € |
2 | 116,73 € |
3 | 107,44 € |
4 | 99,90 € |
5 | 95,00 € |
6 | 92,24 € |
7 | 85,58 € |
Area NP | 72,19 € |
Indennità di funzione quadri
Dal 1 agosto 2024 l’importo dell’indennità di funzione che spetta ai Quadri è così stabilita:
- 230 € per il livello 1Q
- 160 € per il livello 2Q
CCNL Cooperative e Consorzi agricoli_ intesa 19072024
Sitografia
Alessia A. Mirabella