La domanda di Stefano ci offre l’occasione di approfondire le principali normative e le implicazioni fiscali che regolano i lasciti testamentari internazionali
Lasciare in eredità a un’organizzazione del terzo settore un bene all’estero può sembrare complicato. Ma grazie alla legislazione europea uniforme, il processo è più semplice di quanto si possa immaginare. In questo articolo, esploreremo le principali normative e le implicazioni fiscali per aiutare Stefano a realizzare il suo nobile intento.
La domanda di Stefano
Gentile Ai.Bi.,
ho un immobile di mia proprietà in Francia e vorrei lasciarlo a un ente di volontariato come il vostro, inserendolo nel mio testamento.
Posso farlo o vi sono delle controindicazioni per i beni all’estero?
Grazie,
Stefano
Grazie per la domanda e per l’attenzione nei confronti delle organizzazioni che si impegnano ad aiutare i bambini abbandonati del mondo.
Come detto più volte il testamento è un atto volontario che riguarda l’intero patrimonio del testatore comprensivo di tutti i beni anche quelli presenti sul solo straniero.
Le leggi europee in ambito ereditario
Il bene si trova in Francia, quindi all’interno della comunità europea e questo avvantaggio molto la procedura poiché anche in ambito ereditario si stanno uniformando la legislazione e la procedura.
Consideriamo nella risposta esclusivamente il suo caso, quindi la situazione di un bene fuori dall’Italia, ma all’interno delle comunità europea, tralasciando la situazione di immobili in stati extraeuropei, per i quali la risposta sarebbe differente.
Il Regolamento UE 650/2012 equipara la legislazione di tutti gli stati membri e sancisce che la legge applicabile alla successione è quella di residenza del defunto.
Nel suo caso si applica a legge italiana, pertanto si può dire che il procedimento successorio anche in presenza di beni all’estero (in territorio UE) non viene modificato.
Due tipi di successione
Per legge italiana si intendono sostanzialmente le norme presenti nel codice civile che prevedono due tipi di successioni: legittima e testamentaria; quindi lei può redigere testamento nelle forme tipiche italiane dell’atto notarile o del testamento olografo.
Occorre ricordare che nel testamento deve inserire tutti i beni anche quelli non in Italia poiché tutti rientrano in successione e se non vengono menzionati nel testamento “cadono in successione legittima” cioè rientrano nella quota non disponibile della massa ereditaria, intendendo che andranno divisi tra gli eredi legittimi e l’ente di volontariato che doveva essere beneficiario secondo le sue intenzioni non potrebbe vantare alcun diritto.
L’aspetto fiscale
Precisato ciò consideriamo l’aspetto fiscale: vale il principio per cui l’imposta di successione si applica a tutti i beni e diritti esistenti all’estero se il defunto, alla data del decesso, era residente fiscalmente in Italia.
Rispetto alle imposte è possibile scontare nella successione italiana le imposte di successione già pagate sui beni siti all’estero (allegando relativa ricevuta).
Quando si calcola l’imposta italiana, bisogna tenere conto anche del valore dei beni che sono posizionati all’estero – immobili, denaro, strumenti finanziari, beni immobili, quote di società.
C’è però un’agevolazione: si calcola qual è la parte dell’imposta italiana che riguarda i beni siti all’estero, si detrae da questa parte di imposta italiana l’imposta pagata all’estero eventualmente per quei beni, e si paga in Italia la differenza.
Nella maggior parte dei casi, quello che si paga all’estero è sempre molto più elevato di ciò che si paga in Italia, poiché in Italia abbiamo un’aliquota molto bassa.
Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria
Per informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.