Con risposta n. 167 del 1 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate riporta chiarimenti relativi alla tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente e del trattamento di fine rapporto nell’ottica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi.
Nel quesito, l’istante dichiara di aver trasferito la propria residenza dall’Italia all’Olanda e che, prima della sua partenza, ha lavorato in Italia con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un’azienda olandese, da cui percepiva lo stipendio lordo, e provvedendo al pagamento delle imposte tramite dichiarazione dei redditi. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l’istante ha ricevuto il trattamento di fine rapporto.
Detto ciò, la contribuente chiede se deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stato ricevuto il TFR, così da sapere se sarà sottoposto a imposizione italiana o olandese.
Convenzione tra Italia e Paesi Bassi sulla tassazione
L’articolo 3 del TIUR specifica che l’imposta si applica al reddito complessivo del soggetto, formato per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. In base all’articolo 23, invece, le retribuzioni che un soggetto non residente riceve, compreso il trattamento fine rapporto, costituiscono un reddito soggetto a imposizione in Italia se derivano da un’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano.
Nella fattispecie in questione, la normativa si coordina con le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica Iitaliana ed il Regno dei Paesi Bassi (Aja 8 maggio 1990). In particolare, l’articolo 15 riporta: “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato”. L’articolo si rende applicabile, però, se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni, come in questo caso specifico:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo continuativo minore di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro non residente nello stesso Stato;
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione.
Sulla base della normativa indicata e le caratteristiche riportate, la parte di trattamento di fine rapporto maturata negli anni precedenti, essendo relativa ad un’attività lavorativa svolta in Italia da parte di un soggetto residente, dovrà essere sottoposta a tassazione in Italia.