Fondo credito. I termini per la domanda - redigo.info

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Con il messaggio n. 3028 l’INPS ha fornito precisazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di adesione al Fondo credito per tutti i dipendenti iscritti alla Gestione unitaria e in prossimità della cessazione del servizio per accoglimento delle domande di accesso al beneficio dell’APE sociale e delle procedure di esodo ed espansione.

Con il messaggio, dunque, si illustrano i termini e le modalità di adesione al Fondo credito, a valere dalla data di decorrenza della pensione, una volta terminato il periodo di fruizione delle prestazioni APE o di quelle liquidate per esodo e espansione: può esser fatta domanda al Fondo credito entro e non oltre l’ultimo giorno di servizio a seguito dell’accoglimento delle domande di accesso alle citate prestazioni.

Le precisazioni sul Fondo credito

Per tutti i dipendenti già iscritti alla Gestione che aderiscono al Fondo credito, l’INPS precisa che in presenza di un prestito ancora in ammortamento concesso dall’Istituto, resta la possibilità per il debitore di estinguere anticipatamente e in un’unica soluzione attraverso la compensazione per TFR/TFS così come rimane il relativo piano di ammortamento che potrà essere traslato sul trattamento di quiescenza nel momento in cui sarà erogato, calcolando i relativi interessi nella misura stabilita dal finanziamento.

Le domande di adesione al Fondo credito presentate dai lavoratori che hanno avuto accesso all’APE sociale e alle procedure di esodo ed espansione saranno sottoposte ai controlli, relativamente allo status di pensionato, alla tipologia e alla decorrenza della pensione, per applicare la relativa quota di adesione sulla rata di pensione stessa.

Redazione redigo.info

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