Dal 1° ottobre le domande per le patenti a crediti sul portale INL - redigo.info

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Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto relativo al regolamento che individua le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle patenti a crediti per le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il decreto entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e, conseguentemente, anche le richieste potranno essere effettuate a partire dalla data citata, attraverso il portale dell’ispettorato del Lavoro.

Chi deve presentare le domande

Possono presentare la domanda relativa alla patente a crediti il legale rappresentate dell’impresa o il lavoratore autonomo che lavorano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano forniture, consegne, o si prestano per lavori di natura strettamente intellettuale. I soggetti, al momento della domanda, devono risultare il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale;

Questi requisiti sono dimostrabili, come riporta il decreto, con autocertificazione.

  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi formativi;
  • possesso de documento di valutazione dei rischi;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Questi requisiti, invece, necessitano di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Per quanto riguarda le imprese o i lavoratori autonomi stabili in uno Stato membro dell’Unione Europea o non appartenente all’UE, sono tenuti a presentare rispettivamente l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente e il possesso del documento e il suo riconoscimento secondo legge italiana, tramite il portale dell’INL.

Contenuto delle patenti a crediti

Per ogni patente il portale rende disponibile le seguenti informazioni:

  • dati informativi della persona giuridica o del lavoro autonomo;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attributo al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione.

Crediti: attribuzione, sospensione e recupero

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 punti, incrementato fino ad un massimo di 100 punti, come definito dalle slides esplicative, pubblicate a fine luglio.

In caso di gravi problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, la patente a crediti può essere sospesa fino ad un massimo di 12 mesi, periodo nel quale l’INT e l’INAIL lavoreranno al controllo e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa.

Mentre, nel caso di perdita di crediti, questi possono essere poi recuperati fino ad un massimo di 15 punti attraverso percorsi di formazione e con valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INT e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale

Allegata al decreto, è stata pubblicata anche una tabella che riporta, nello specifico, i requisiti e i rispettivi crediti attribuiti ad ogni singolo caso, suddivisi in:

  • crediti attributi al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • crediti ulteriori per attività in tema di sicurezza sul lavoro;
  • crediti ulteriori per investimenti e formazione propria e dei lavoratori dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Redazione redigo.info

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